La Manovra di bilancio 2023 tende una mano ai proprietari di immobili che vedono occuparsi illecitamente da terzi, una propria abitazione.
Parliamo dei casi di occupazione abusiva. Un fenomeno in costante crescita e alimentato anche dalla situazione economica in cui oggi vivono le famiglie. Famiglie che non possono permettersi di comprare una casa o pagare un affitto per avere un tetto dove mangiare, dormire e crescere i propri figli.
Molti sono i casi in cui, i proprietari di abitazioni, al ritorno da una lunga vacanza o soggiorno fuori dal Paese, trovano la casa occupata da altri soggetti che non hanno alcun titolo a starci.
E nel frattempo che la casa è occupata, il proprietario dovrà continuare a farsi carico delle imposte che colpiscono il possesso. Tra queste l’IMU.
Esenzione IMU, la novità nella Legge di bilancio 2022
Proprio con riferimento a quest’ultimo tributo, la Manovra di bilancio 2023 introduce l’esenzione IMU per gli immobili occupati abusivamente.
Ovviamente l’esenzione sarà solo per i mesi dell’anno in cui il fabbricato si trova occupato abusivamente. L’IMU, ricordiamo, è un tributo dovuto in base ai mesi di possesso.
L’esenzione IMU immobili occupati non sarà automatica. Presuppone in primis che ci sia stata denuncia all’autorità giudiziaria competente. Poi bisognerà fare domanda al Comune in cui si trova il fabbricato. Tale comunicazione andrà fatta con modalità telematiche che dovranno essere stabilite con apposito decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze, sentita la Conferenza Stato-città e Autonomie locali.
Al Comune bisognerà poi comunicare anche l’avvenuta cessazione del diritto all’esenzione nel momento in cui l’immobile è liberato dall’occupazione abusiva.
Il beneficio, comunque, non riguarda solo fabbricati ma anche altri immobili come, ad esempio, terreni.
Elenco fabbricati su cui non si paga l’imposta (aggiornamento)
Con riferimento ai fabbricati con esenzione IMU, quindi, si va ad aggiornare l’elenco. Pertanto, considerando anche la novità della finanziaria, non si paga il tributo sui quei fabbricati:
- posseduti dallo Stato, dai comuni, nonché su quelli posseduti, nel proprio territorio, dalle regioni, dalle province, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti, dagli enti del Servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali;
- classificati o classificabili nelle categorie catastali da E/1 a E/9;
- con destinazione a usi culturali;
- destinati esclusivamente all’esercizio del culto;
- di proprietà della Santa Sede;
- appartenenti agli Stati esteri e alle organizzazioni internazionali per i quali è prevista l’esenzione dall’imposta locale sul reddito dei fabbricati in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia;
- posseduti e utilizzati da enti pubblici e privati diversi dalle società, i trust che non hanno per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciale. Nonché gli organismi di investimento collettivo del risparmio, e destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali delle attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, di ricerca scientifica, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, attività di religione o di culto;
- occupati abusivamente da terzi soggetti (novità).
Restano sempre esenti anche i fabbricati adibiti ad abitazione principale, purché appartenenti a categoria catastale NON di lusso. Quindi, diversi da A/1, A/8 e A/9. Esenti anche le loro pertinenze, nel limite massimo di tre, ciascuna appartenente a categoria catastale C/2, C/6 e C/7.