Esenzione IMU settore turistico: ambito applicativo allargato

Con la conversione in legge del decreto Rilancio, il legislatore italiano allarga l’ambito applicativo dell’esenzione IMU per il settore turistico
4 anni fa
1 minuto di lettura
Acconto IMU 2022, cosa rischia chi non va alla cassa il 16 giugno

Anche se la prima rata di acconto IMU 2020 è scaduta il 16 giugno scorso (salvo che il comune di ubicazione dell’immobile, nel pieno delle sua autonomia comunale, abbia stabilito una data diversa), la conversione in legge de decreto Rilancio ha confermato l’abolizione della prima rata dell’IMU, quota-Stato e quota-Comune, per l’anno 2020 in favore dei possessori di immobili adibiti a stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali o stabilimenti termali, così come per gli immobili classificati nella categoria catastale D/2, vale a dire gli immobili di agriturismi, villaggi turistici, ostelli della gioventù e campeggi, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività.

L’importante novità contenuta nella legge di conversione è l’estensione dell’agevolazione anche agli immobili in uso da parte di imprese esercenti attività di allestimenti di strutture espositive nell’ambito di eventi fieristici o manifestazioni. Al riguardo c’è da osservare che poiché tale estensione è avvenuta solo successivamente al 16 giugno scorso, potrebbe verificarsi che alcuni abbiano già versato l’acconto, quindi, probabilmente tale importo già pagato potrà essere scorporato in sede di saldo a dicembre.

Esenzione IMU settore turistico: quali immobili sono interessati?

L’abolizione in commento è stata voluta dal legislatore, come si apprende anche dal dossier al decreto Rilancio “in considerazione degli effetti connessi all’emergenza sanitaria da COVID 2019”. Riepilogando, beneficiano dell’abolizione:

  • gli immobili adibiti a stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali e degli stabilimenti termali;
  • gli immobili rientranti nella categoria catastale D/2 (alberghi e pensioni con fine di lucro) ovvero – secondo quanto specificato dalla norma – agriturismi, villaggi turistici, ostelli della gioventù, rifugi di montagna, colonie marine e montane, affittacamere per brevi soggiorni, case e appartamenti per vacanze, bed & breakfast, residence e campeggi, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività esercitate;
  • gli immobili in uso da parte di imprese esercenti attività di allestimenti di strutture espositive nell’ambito di eventi fieristici o manifestazioni (novità).

Si ricorda, infine, che per gli immobili di categoria D, il gettito IMU è riservat in parte al comune (quota comune) ed in parte allo Stato (quota Stato).

Pasquale Pirone

Dottore Commercialista abilitato approda nel 2020 nella redazione di InvestireOggi.it, per la sezione Fisco. E’ giornalista iscritto all’ODG della Campania.
In qualità di redattore coltiva, grazie allo studio e al continuo aggiornamento, la sua passione per la materia fiscale e la scrittura facendone la sua principale attività lavorativa.
Dottore Commercialista abilitato e Consulente per privati e aziende in campo fiscale, ha curato per anni approfondimenti e articoli sulle tematiche fiscali per riviste specializzate del settore.

Lascia un commento

Your email address will not be published.

detrazione-costi-auto
Articolo precedente

Incentivi Auto 2020? Un assaggio del Maxi Bonus che potrebbe arrivare a breve

730
Articolo seguente

Detrazioni e altri benefici fiscali. La fattura cartacea insieme a quella elettronica