Esenzione Iva Articolo 124 Dl Rilancio, esclusi i detergenti mani ad uso comune

Il regime di esenzione iva ai sensi dell’articolo 124 del Decreto Rilancio non trova applicazione nei confronti di beni con finalità di cosmesi, ma solo di quelli che siano addizionati con disinfettanti.
4 anni fa
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L’Agenzia delle Entrate, con la risposta all’interpello n. 530 del 5 novembre 2020, fornisce utili chiarimenti in merito al regime di esenzione Iva fino al 31 dicembre 2020 e dell’aliquota ridotta a partire dal 1° gennaio 2021, previsto articolo 124 del Dl n. 34/2020 (Decreto Rilancio).

Dalla risposta al quesito del contribuente, si rileva, sostanzialmente, che le cessioni di saponi di uso comune “da toilette”, non possono essere ricomprese tra i beni oggetto dell’agevolazione. Ecco il motivo.

Il quesito del contribuente

L’Istante è una società che produce e commercializza prodotti cosmetici, prodotti per la pulizia e l’igiene umana, quali saponi da toilette ed affini, nonché prodotti idroalcolici per la pulizia e la sanificazione delle mani.

La Società, in breve, chiede di conoscere se i beni prodotti sopra descritti, in particolar modo i saponi di uso comune, c.d. da toilette, siano da ricomprendere tra i beni riconducibili all’esenzione Iva introdotta dall’articolo 124 del DL n. 34 del 2020 (cosiddetto Decreto Rilancio).

Regime iva agevolata, non applicabile ai saponi comuni

L’Agenzia delle Entrate risponde al quesito del contribuente con esito negativo. E li fa citando alcuni documenti di prassi.

In particolare, un caso analogo era già stato affrontato dalla stessa agenzia con la risposta interpello n. 370/2020.

In quell’occasione era già stato chiarito che l’agevolazione in esame:

“non trova applicazione nei confronti di beni con finalità di cosmesi, ma solo di quelli, riconducibili in tale voce, che siano addizionati con disinfettanti”.

I semplici detergenti infatti non possono ritenersi compresi nell’elenco dell’articolo 124 in quanto non svolgono un’azione disinfettante. Essi si limitano a rimuovere lo sporco e i microrganismi in esso presenti, e la conseguente riduzione della carica microbica facilita la disinfezione.

Solo i detergenti disinfettanti hanno un’azione virucida in grado di rispettare la ratio della norma in esame, che si ricorda, non è applicabile alle cessioni per finalità cosmetiche o alimentari.

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