Esenzione nuova IMU 2020 anche per l’abitazione parzialmente locata

Come per la vecchia IMU anche la nuova IMU ci sarà esenzione per l’abitazione principale di categoria catastale non di lusso anche laddove parzialmente locata
4 anni fa
2 minuti di lettura
affitti e spese

Da gennaio 2020 ho locato ad uno studente una stanza dell’immobile in cui vivo e risiedo (quindi, la mia abitazione principale). Mi chiedo se posso, comunque, continuare a beneficiare dell’esenzione IMU come per gli anni passati.

Rispondiamo in questa sede al predetto quesito che frequentemente ci si pone, visto che capita spesso che il proprietario di casa, soprattutto nelle città universitarie, decida di agire in tal senso.

In primis, occorre ricordare che da quest’anno, per via di quanto previsto dalla Legge di bilancio 2020, è stata istituita la nuova IMU la quale accorpa anche la vecchia TASI.

La disciplina del tributo, tuttavia, è quasi la fotocopia della vecchia IMU. Il 16 di questo mese di giugno scadrà, quindi, il versamento dell’acconto, mentre il saldo o conguaglio sarà da pagarsi entro il 16 dicembre. Attenzione però che il comune di ubicazione degli immobili potrebbe aver deciso un differimento del termine del 16 giugno o un annullamento del versamento e ciò al fine di dare sostegno a famiglie, lavoratori ed imprese in questo periodo di crisi economica legata all’epidemia Covid-19 (si veda tra l’altro la Risoluzione n. 5/DF dell’8 giugno 2020).

L’esenzione IMU per abitazione principale e pertinenze

Volendo rispondere al lettore, accorre premettere che anche per la nuova IMU la manovra di bilancio 2020 prevede che ne siano esonerati gli immobili adibiti ad abitazione principale del contribuente e del suo nucleo familiare, purché appartenente a categoria catastale non di lusso (ossia A2, A3, A4, A5, A6 e A7). Esonerate anche le pertinenze dell’abitazione principale. In tal caso, tuttavia, l’esenzione si avrà (come era anche per la vecchia IMU) nel limite massimo di tre pertinenze, ciascuna appartenete a categoria catastale C/2, C/6 e C/7.

L’IMU è invece dovuta, con tutte le agevolazioni del caso, per l’abitazione principale appartenente a categoria catastale di lusso (A/1, A/8 ed A/9) e relative pertinenze (fermo restando che si considerano pertinenze dell’abitazione principale quelle appartenenti a categoria catastale C/2, C/6 e C/7 nel limite massimo di tre).

La definizione di abitazione principale e la risposta del MEF

Per abitazione principale continua ad intendersi il fabbricato, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e i componenti del suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l’abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile.

Il caso del lettore è stato chiarito dal MEF con riferimento alla vecchia IMU, con la FAQ n. 12 del 20 gennaio 2016. In tale occasione fu detto che anche se parzialmente locata, l’abitazione principale non perde tale destinazione e, pertanto beneficia dell’esenzione dall’IMU prevista per questa fattispecie.

Per analogia di disciplina e visto che il Ministero non ha espresso successivamente un nuovo orientamento, dunque, quanto anzidetto può ritenersi applicabile anche alla nuova IMU.

Pasquale Pirone

Dottore Commercialista abilitato approda nel 2020 nella redazione di InvestireOggi.it, per la sezione Fisco. E’ giornalista iscritto all’ODG della Campania.
In qualità di redattore coltiva, grazie allo studio e al continuo aggiornamento, la sua passione per la materia fiscale e la scrittura facendone la sua principale attività lavorativa.
Dottore Commercialista abilitato e Consulente per privati e aziende in campo fiscale, ha curato per anni approfondimenti e articoli sulle tematiche fiscali per riviste specializzate del settore.

Lascia un commento

Your email address will not be published.

Articolo precedente

Bonus commercianti sospeso per esaurimento fondi Inps

Articolo seguente

Pensione di vecchiaia, aumenta l’età: 67 anni non basteranno più?