La pensione di anzianità, abolita dalla riforma Fornero, è stata rimessa in pista per i 26.300 esodati ammessi alla settima salvaguardia. Proprio alla luce di questa fatto, appare utili ricordare quali sono i requisiti che permettono il pensionamento con la vecchia normativa. Dal 1 gennaio 2013 al 31 dicembre 2015 per accedere alla pensione di anzianità era necessario perfezionare la quota 97,3 con almeno 61 anni e 3 mesi di età e almeno 35 anni di contributi. Le uniche due combinazioni possibili sono:
- 61 anni e 3 mesi di età e 36 anni di contributi
- 62 anni e 3 mesi di età e 35 anni di contributi.
Per i lavoratori autonomi la quota richiesta era di 98,3 con almeno 62 anni e 3 mesi di età e almeno 35 anni di contributi versati.
- 63 anni e 3 mesi di età e 35 anni di contributi
- 62 anni e 3 mesi di età e 36 anni di contributi
La finestra mobile da attendere per maturare la decorrenza della pensione, una volta maturati i requisiti, è di 12 mesi per lavoratori dipendenti e 18 mesi per gli autonomi. [tweet_box design=”box_09″ float=”none”]Alla settima salvaguardia si applica la speranza di vita[/tweet_box]
Cosa cambia nel 2016?
Per effetto dell’adeguamento alla stima di vita il requisiti anagrafico subisce un incremento di 4 mesi mentre il quorun subisce un incremento di 0,3 punti. Nel 2016, quindi, per perfezionare i requisiti di accesso è richiesta una quota di
- 97,6 per i dipendenti con almeno 61 anni e 7 mesi di età
- 98,6 per i lavoratori autonomi con almeno 68 anni e 7 mesi di età.
Si ricorda che per il raggiungimento della quota possono essere considerate anche le frazioni di anno e di anzianità contributiva. Resta ferma, in ogni caso, la possibilità per questi lavoratori di accedere alla pensione di anzianità con almeno 40 anni di contributi ed indipendentemente dall’età anagrafica. Pensione esodati: fuori dalla settima salvaguardia agricoli e stagionali Pensioni settima salvaguardia: si applica la speranza di vita?