Altre istruzioni operative per le operazioni di salvaguardia per gli esodati sono contenute nel messaggio Inps n. 14804 del 19 settembre scorso. Vediamo quali sono.
Esodati: nessuna attività lavorativa fino alla pensione
Innanzitutto per ciò che riguarda i soggetti cessati dal rapporto di lavoro a seguito di accordi individuali e collettivi di incentivo all’esodo e dei soggetti autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione che accedono alla salvaguardia del contingente dei 65.000 e di quello dei 55.000, la condizione del mancato svolgimento di alcuna attività lavorativa successiva alla cessazione/autorizzazione deve sussistere fino alla titolarità effettiva della pensione.
I controlli dell’Inps
Al riguardo, si segnala che a livello centrale, prima dell’invio sia della lettera generica che certifica l’esistenza del diritto all’accesso alla pensione con i requisiti previgenti la riforma Fornero, che della lettera con l’indicazione della decorrenza, sono stati effettuati i controlli sullo svolgimento di attività lavorativa dopo la cessazione/autorizzazione nell’ambito della salvaguardia “65.000”, mentre per la salvaguardia “55.000” è stato verificato, prima di effettuare il caricamento delle domande, lo svolgimento o meno di attività lavorativa dopo l’autorizzazione da parte dei soli prosecutori volontari, non risultando, a livello centrale, sempre disponibile la data di risoluzione del rapporto per la categoria dei cessati. In ogni caso il controllo a livello sarà effettuato prima dell’invio sia della lettera generica che della lettera con l’indicazione della decorrenza.
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10130 esodati: verifiche reddituali prima della pensione
Anche per quanto riguarda il terzo contingente, quello dei 10.130, al momento della liquidazione della pensione le strutture territoriali dell’Inps dovranno verificare la permanenza della condizione che il reddito annuo lordo percepito per lo svolgimento di attività lavorativa successivamente alle date del 4 dicembre 2011, (prosecutori volontari) e del 30 giugno 2012, (cessati per accordi individuali o collettivi), non sia superiore ad € 7.500,00.