Tutto pronto per dare il via alla nona salvaguardia pensione per gli esodati. Dopo l’approvazione con la legge di bilancio 2021 e l’aggiornamento delle procedure Inps per consentire la lavorazione delle domande, arrivano anche i moduli.
A metterli a disposizione è l’Ispettorato Nazionale del Lavoro con la circolare del 5 febbraio 2021 con la quale vengono anche illustrate le fasi operative. Dopo quattro anni dall’ultima salvaguardia, quindi, si riapre la finestra per gli esodati. Cioè quei lavoratori rimasti esclusi dalla pensione con l’entrata in vigore della riforma Fornero e che si trovano tuttora in una sorta di limbo avendo lasciato il lavoro e non percependo alcun trattamento di pensione.
Esodati, come presentare la domanda di pensione
L’istanza di accesso alla pensione esodati, dovrà contenere gli elementi identificativi del richiedente (dati anagrafici, codice fiscale). Nonché gli elementi identificativi dell’azienda o P.A. presso la quale ha prestato l’ultimo servizio. E l’esatta individuazione della tipologia/fattispecie giuridica in base alla quale si chiede l’accesso ai benefici medesimi.
Ogni domanda dovrà essere corredata da copia di un documento di identità. I soggetti il cui rapporto di lavoro si sia risolto in ragione di accordi individuali o in applicazione di accordi collettivi, ovvero sia cessato per risoluzione unilaterale, dovranno produrre ulteriori documenti. Unitamente all’istanza pensione esodati dovranno presentare:
- apposita dichiarazione sostitutiva di certificazione relativa alla mancata rioccupazione in qualsiasi attività lavorativa;
- copia dell’accordo individuale o collettivo che ha dato luogo alla cessazione del rapporto di lavoro;
- ovvero copia della risoluzione unilaterale che ha dato luogo alla cessazione del rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2007 ed il 31 dicembre 2011.
La domanda va presentata alla sede dell’Ispettorato territoriale del Lavoro corrispondente alla Direzione Territoriale del Lavoro innanzi alla quale sono stati sottoscritti gli accordi.
Lavoratori a tempo determinato
I lavoratori con contratto di lavoro a tempo determinato e i lavoratori in somministrazione con contratto a tempo determinato cessati dal lavoro tra il 1° gennaio 2007 e il 31 dicembre 2011, unitamente all’istanza esodati dovranno produrre:
- apposita dichiarazione sostitutiva di certificazione relativa alla mancata rioccupazione in qualsiasi attività lavorativa ovvero alla mancata rioccupazione a tempo indeterminato;
- copia della documentazione che ha dato luogo alla cessazione del rapporto di lavoro a tempo determinato tra il 1 ° gennaio 2007 ed il 31 dicembre 2011.
Dove presentare l’istanza
Per l’accesso alla nona salvaguardia gli interessati devono presentare due tipi di domanda online sul sito Inps.
La seconda, invece, è la domanda di pensione in regime di salvaguardia pensionistica, cioè con i requisiti previsti dalla legge prima dell’entrata in vigore della riforma Fornero nel 2012. Questa domanda consente l’andata in pensione vera e propria e può essere presentata anche successivamente. Tuttavia le due richieste possono essere presentate contestualmente al fine di assicurare la decorrenza del trattamento pensionistico tempestivamente ove si sia già aperta la finestra mobile di accesso.
Come presentare domanda
Per presentare domanda di certificazione si può fare da soli o tramite patronati.
In entrambi i casi la procedura prevede l’accesso online al sito Inps. Una volta entrati con le proprie credenziali sul portale, bisogna andare su “domanda di Prestazioni pensionistiche, Pensione, Ricostituzione, Ratei maturati e non riscossi, Certificazione del diritto a pensione”. Da lì, selezionare la voce “Certificazioni” e poi “Nuova Prestazione Pensionistica”. Nel campo “tipologia” occorrerà selezionare il profilo di tutela cui si appartiene.
Per la presentazione della domanda di pensione, invece, gli esodati devono andare su “domanda di Prestazioni pensionistiche, Pensione, Ricostituzione, Ratei maturati e non riscossi, Certificazione del diritto a pensione”.
In questo caso i richiedenti devono scegliere tra “pensione di anzianità in salvaguardia” (cioè coloro che raggiungono il requisito con il vecchio quorum costituito dalla somma dell’età anagrafica con l’anzianità contributiva oppure solo con l’anzianità contributiva, 40 anni di contributi) o “pensione di vecchiaia in salvaguardia” (cioè coloro che raggiungono il requisito con l’età anagrafica unitamente, di regola, a 20 anni di contributi).
Esodati, le categorie tutelate dalla salvaguardia
La nona salvaguarda tutelerà le stesse categorie di lavoratori beneficiarie dell’ultima legge, ossia i lavoratori:
- in mobilità;
- autorizzati al versamento dei contributi volontari;
- cessati dal servizio;
- in congedo straordinario per assistere figli disabili;
- a termine.