Il 2 marzo scorso si è chiusa la finestra temporale per la presentazione della domanda per gli esodati. Si tratta della nona salvaguardia pensioni riservata a coloro che erano rimasti esclusi dal pensionamento dopo l’entrata in vigore della riforma Fornero.
In tutto sono circa 2.400 gli aventi diritto in base alle risorse finanziarie stanziate con la legge di bilancio 2021. Si tratta di 34,9 milioni di euro per quest’anno, 33,5 milioni di euro per il 2022, 26,8 milioni di euro per il 2023. Altri fondi sono previsti a scalare fino al 2026.
Nona salvaguardia esodati
L’Inps ha quindi fatto sapere i criteri di ammissione al beneficio. La salvaguardia – come spiega la circolare Inps numero 39 del 2 marzo 2021, si riferisce ai lavoratori dipendenti e autonomi che avrebbero maturato il diritto alla pensione entro il 6 gennaio 2022. O meglio, entro il 120° mese successivo all’entrata in vigore del Dl n. 201/2011 (riforma Fornero) e che si riconoscono in uno dei profili di tutela indicati dall’Inps nella circolare.
L’ammissione al beneficio alla pensione per gli esodati, è legato alla data di cessazione del rapporto di lavoro. Pertanto, le domande eccedenti il numero ammissibile, non saranno prese in considerazione dall’Inps. Mentre saranno prese in esame le domande presentate in passato dagli aventi diritto e non ancora soddisfatte.
La domanda di pensione
Per l’accesso alla nona salvaguardia gli interessati devono presentare due tipi di domanda online sul sito Inps. La prima è la domanda di certificazione del diritto a pensione in regime di salvaguardia pensionistica. Richiesta che doveva essere presentata tassativamente entro il 2 marzo 2021. Chi non l’avesse fatto è automaticamente escluso e dovrà attendere la prossima salvaguardia.
La seconda, invece, è la domanda di pensione in regime di salvaguardia pensionistica. Cioè con i requisiti previsti dalla legge prima dell’entrata in vigore della riforma Fornero nel 2012. Questa domanda consente di ottenere la pensione vera e propria e può essere presentata anche a parte entro l’anno.
Monitoraggio domande
L’Inps – spiega la circolare – provvede quindi al monitoraggio delle domande di pensionamento inoltrate. L’attività di ricognizione si basa sull’analisi dei requisiti e sui dati anagrafici in possesso dell’Istituto. Il contingente numerico della nona salvaguardia pensionistica è di 2.400 unità per quest’anno.
Le attività sono espletate sulla base della data di cessazione del rapporto di lavoro che, con riferimento alla sola categoria di soggetti di cui all’articolo 1, comma 346, lettera d), della legge in esame (genitori in congedo), in attività di lavoro, deve intendersi la data di entrata in vigore della stessa legge n. 178 del 2020, ovvero il 1° gennaio 2021.
I fondi sono limitati e qualora dal monitoraggio risultino domande oltre i limiti numerici previsti che comportino maggiori spese, l’Inps scarterà quelle non pertinenti. O meglio, l’Isituto non prende in esame ulteriori domande di pensionamento per gli esodati.
Le pensioni da liquidare in favore dei soggetti beneficiari della nona salvaguardia non possono avere decorrenza anteriore al 1° gennaio 2021, data di entrata in vigore della legge n. 178 del 2020.
Esodati, categorie tutelate
La nona salvaguarda tutela le stesse categorie di lavoratori beneficiarie dell’ultima legge, ossia lavoratori:
- in mobilità;
- autorizzati al versamento dei contributi volontari;
- cessati dal servizio;
- in congedo straordinario per assistere figli disabili;
- a termine.