Il 30 giugno 2021 scade il termine entro cui inviare, all’Agenzia delle Entrate, la dichiarazione sostitutiva di esonero canone RAI 2021 privato (perché non detentore di alcun apparecchio radiotelevisivo). La scadenza, tuttavia, interessa chi non ha inviato la dichiarazione sostitutiva entro lo scorso 1° febbraio 2021. Infatti,
- chi ha inviato già la dichiarazione sostitutiva entro lo scorso 1° febbraio 2021 (il 31 gennaio era domenica), gode dell’esonero canone RAI 2021 per l’intero anno
- coloro che non hanno inviato la dichiarazione sostitutiva entro il 1° febbraio 2021 e la inviano ora entro il 30 giugno 2021, godranno dell’esonero canone RAI 2021 solo per il secondo semestre di quest’anno.
Vediamo in dettaglio cosa prevede il legislatore.
Canone RAI privato: la presunzione di detenzione della TV
Nel nostro ordinamento giuridico esiste una presunzione in merito al canone RAI dovuto per la TV posseduta in ambito privato. In dettaglio è stabilito che
chi è intestatario di utenza elettrica per uso domestico residenziale si presume anche possessore di apparecchio televisivo e, quindi, come tale è obbligato al pagamento della tassa sulla televisione.
In altre parole il legislatore presume che il soggetto intestatario di utenza elettrica residenziale è anche possessore di televisore e, quindi, come tale, obbligato a versare il canone RAI (pari, oggi, a 90 euro annui).
Si tenga presente che:
- il canone RAI è dovuto per una sola utenza per nucleo familiare, indipendentemente da quanti televisori si posseggono nella stessa abitazione in cui si vive o in altre abitazioni
- l’importo è addebitato direttamente nella fattura dell’utenza (in 10 quote di pari importo da gennaio ad ottobre).
La dichiarazione sostitutiva per esonero canone RAI 2021: le scadenze
Potrebbe accadere che, nonostante si è intestatari di utenza elettrica, non si possiede alcun apparecchio TV. In questo caso è possibile ottenere l’esonero dal Canone RAI, inviando, all’Agenzia delle Entrate, la dichiarazione sostituiva di non detenzione compilando il quadro “A” dell’apposito modello disponibile sul sito istituzionale dell’Amministrazione medesima.
Il periodo di esenzione, dipenderà dal termine entro cui è inviato il modello. Nel dettaglio:
- se il modello è inviato entro il 31 gennaio dell’anno di riferimento, l’esenzione scatta per il canone RAI dovuto per l’intero periodo d’imposta
- laddove, invece, l’invio avviene tra il 1° febbraio ed il 30 giugno dell’anno di riferimento, l’esenzione dal canone RAI scatta solo per il secondo semestre dello stesso anno
- infine se la dichiarazione sostitutiva è inviata dopo il 30 giugno dell’anno di riferimento, non ci sarà esenzione per quell’anno (l’esenzione scatterà dall’anno successivo).
Quindi, con riferimento all’anno 2021:
- se l’invio è avvenuto entro il 1° febbraio 2021 (il 31 gennaio era domenica), c’è esonero canone RAI 2021 per l’intero anno
- laddove il modello è inviato dopo il 1° febbraio 2021 ma entro il 30 giugno 2021, l’esonero canone RAI 2021 ci sarà solo per la seconda parte di questo stesso anno (luglio – dicembre).
La dichiarazione sostitutiva presentata oltre il 30 giugno 2021 ma entro il 31 gennaio 2022 comporterà esonero solo dal prossimo anno.
Esonero canone RAI 2021: modalità di invio della dichiarazione sostitutiva
La presentazione del modello di dichiarazione sostitutiva per l’esonero canone RAI 2021 in esame può avvenire:
- direttamente da parte del contribuente, tramite l’applicazione web disponibile sul sito di Agenzia delle Entrate
- oppure tramite intermediario abilitato.
L’invio può essere fatto anche:
- tramite PEC (con firma digitale) all’indirizzo [email protected]
- oppure in forma cartacea, mediante spedizione a mezzo del servizio postale all’Ufficio Canone TV – c.p.22 Torino – per plico raccomandato senza busta unitamente a copia di un valido documento di riconoscimento.
La dichiarazione può essere resa anche dall’erede in relazione all’utenza elettrica intestata transitoriamente ad un soggetto deceduto.
Si tenga, infine, presente che la dichiarazione sostitutiva è da presentarsi ogni anno anche se continua a sussistere la non detenzione dell’apparecchio tv.
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