Per chi non avesse presentato, entro il 31 gennaio scorso, la dichiarazione sostitutiva di esonero dal Canone RAI privato (perché non detentore di alcun apparecchio radiotelevisivo) potrà farlo ora entro il prossimo 30 giugno 2020. In questo caso, tuttavia, l’esonero scatterà solo con riferimento al canone del secondo semestre di quest’anno.
Si ricorda, infatti, che, sulla base della normativa vigente, i titolari di un’utenza di fornitura di energia elettrica per uso domestico residenziale che vogliono disdire l’abbonamento, in quanto non detengono più apparecchi televisivi in alcuna dimora (ad esempio perché li hanno ceduti), devono presentare la dichiarazione sostituiva di non detenzione compilando e inviando all’Agenzia delle Entrate l’apposito modello disponibile sul sito istituzionale dell’Amministrazione medesima.
I termini di invio
Il quadro interessato dalla compilazione è quello “A”. L’esenzione, tuttavia, dipenderà dal termine entro cui è inviato. Nel dettaglio, al fine di ottenere l’esenzione per l’intero anno d’imposta, questi va trasmesso dal 1° luglio dell’anno precedente ed entro il 31 gennaio dell’anno di riferimento. Laddove, invece, l’invio avviene tra il 1° febbraio ed il 30 giugno dell’anno di riferimento, l’esenzione si avrà per il secondo semestre dello stesso anno.
Quindi, con riferimento all’anno 2020, se l’invio è avvenuto entro il 31 gennaio scorso, il contribuente sarà esonerato dal canone per l’intero anno; per contro se inviato dopo il 31 gennaio 2020 ma entro il 30 giugno 2020 questi sarà esonerato solo per la seconda parte del 2020 medesimo (luglio – dicembre). La dichiarazione presentata oltre il 30 giugno 2020 ma entro il 31 gennaio 2021 comporterà esonero solo dal prossimo anno.
Si tenga presente che la dichiarazione sostitutiva ha validità annuale. Dunque, chi avesse già presentato la dichiarazione lo scorso anno ora dovrà ripresentarla per il 2020.
Le modalità di invio
In merito alle modalità di trasmissione, il modello può essere presentato direttamente dal contribuente (applicazione web disponibile sul sito di Agenzia delle Entrate) o anche tramite intermediario abilitato.
Come si evince anche dal sito istituzionale dell’Agenzia delle Entrate, la corretta presentazione della dichiarazione interrompe l’addebito del canone dalla prima rata utile successiva alla ricezione della stessa, tenendo conto della data di decorrenza dei presupposti attestati, fermo restando il diritto del contribuente a chiedere il rimborso dell’importo eventualmente versato in eccesso con l’apposito modello. Si ricorda che il canone TV privato viene riscosso con addebito sull’utenza elettrica.