Niente esonero contributi fino a 3.000 euro per i lavoratori autonomi irregolari. L’Inps ha rigettato migliaia di richieste presentate dai titolari di partita Iva iscritti alla relativa gestione previdenziale perché non in regola coi versamenti.
La presentazione delle domande di esonero contributi era scaduta lo scorso 30 settembre 2021 ed era riservata ai titolari di partita Iva e agli iscritti alla Gestione Separata. Fra i vari requisiti, bisognava essere in regola coi versamenti pregressi.
Esonero contributi (anno bianco), le verifiche Inps
Con messaggio numero 4184 del 26 novembre 2021 l’Inps ha reso nota la disponibilità, nel “Cassetto previdenziale”, degli esiti delle istanze di esonero contributi.
Chi non è risultato in regola con il DURC e si è visto rigettare la domanda di esonero contributi dovrà regolarizzare al più presto la propria posizione previdenziale, anche mediante pagamento rateale.
Viceversa, in caso di accoglimento della richiesta di esonero contributi, la contribuzione dovuta eccedente l’importo del bonus concesso deve essere versata entro il 29 dicembre 2021. Ciò comporta l’esclusione dell’eccedenza da versare fino alla predetta data del 29 dicembre 2021 dalla determinazione dell’eventuale esposizione debitoria da notificare all’interessato con l’invito a regolarizzare (regolarità contributiva).
Il riesame della domanda
Il contribuente potrà presentare domanda di riesame al Inps in caso di sito negativo. Tuttavia il beneficio non sarà in ogni caso concesso se la posizione non è stata regolarizzata in tempo. Il riesame potrebbe, invece, trovare accoglimento per errori diversi.
Ricordiamo che fra i requisiti necessari per poter beneficiare dell’esonero contributi di 12 mesi, occorreva rispettare tassativamente due paletti:
- non aver realizzato redditi superiori a 50.000 euro nell’anno 2019;
- aver subito un calo del fatturato di almeno il 33 per cento nel 2020 rispetto al 2019.
Inoltre, l’esonero contributivo spetta solo ai soggetti con posizione aziendale attiva alla data del 31 dicembre 2020.
Bisognava, infine, non essere titolari di rapporto di lavoro subordinato, pensione diretta o di qualsiasi altro emolumento corrisposto dagli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria.