Al via l’esonero contributivo per i lavoratori dipendenti del settore agricolo. E’ stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto 15 settembre 2020 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali che ne disciplina l’attuazione.
Con la pubblicazione del decreto si riconosce l’esonero per sei mesi dal versamento dei contributi ai dipendenti delle seguenti imprese appartenenti alle filiere
- agrituristiche,
- apistiche,
- brassicole,
- cerealicole,
- florovivaistiche,
- dell’allevamento,
- dell’ippicoltura,
- della pesca e dell’acquacoltura.
La circolare Inps
Lo conferma anche l’Inps con la circolare numero 3341 del 15 settembre 2020 nella quale si forniscono le prime indicazioni sui benefici riconosciuti ai lavoratori agricoli dipendenti.
Come funziona l’esonero contributivo
L’incentivo, previsto dal decreto Rilancio, è destinato alle filiere agricole, della pesca e dell’acquacoltura per superare le conseguenze economiche derivanti dall’emergenza epidemiologica da COVID-19. Le imprese individuate con il codice Ateco riportato nella circolare Inps sono quindi esonerate dal versare i contributi previdenziali previsti per il primo semestre 2020.
Sarà l’Inps a riconoscere in automatico la relativa copertura contributiva senza che siano emesse sanzioni. Per le aziende che svolgono attività non agricola, l’accesso al beneficio è limitato ai soli lavoratori eventualmente inquadrati ai fini previdenziali nel settore agricolo. Sono escluse le pubbliche Amministrazioni.
La domanda di esonero contributivo
Ma come funzionano le agevolazioni? Al momento i datori di lavoro non devono fare nulla poiché sarà l’Inps a fornire successive indicazioni ai beneficiari. I datori di lavoro agricoli non dovranno quindi preoccuparsi di eventuali controlli o avvisi da parte dell’Inps. Come spiega la circolare:
in attesa della completa definizione della disciplina relativa all’esonero contributivo (…) e della predisposizione del modulo per la presentazione dell’istanza di esonero, si rappresenta che per i beneficiari indicati ai commi 1 e 2 del citato articolo 222 saranno temporaneamente sospese le attività di verifica della tempestività del versamento, entro i termini legali ordinari, della contribuzione dovuta per il periodo 1° gennaio 2020 – 30 giugno 2020.
Si tratta quindi di attendere che sia messo a disposizione apposito modello di istanza.
La misura della contribuzione
Si ricorda che la misura della contribuzione dovuta per i lavoratori agricoli per il 2020 è aumentata. L’incremento della contribuzione, che riguarda solo la parte a carico del concedente, passa dal 20,15% al 20,35%, dato che la quota pagata dal lavoratore ha già raggiunto la misura piena prevista per la generalità dei lavoratori dipendenti assicurati presso il FPLD (8,84%).
Tale contribuzione, valevole ai fini di calcolo per la pensione, è stabilito dall’art. 3 del dlgs n. 146/1997. Considerando l’aliquota base dell’0,11% pagata sempre dall’azienda (che si aggiunge all’aliquota del 20,35%) la contribuzione complessiva IVS nel 2020 raggiunge quota 29,30%.
La retribuzione di riferimento
La retribuzione da prendere in considerazione per il calcolo dei contributi per gli operai agricoli a tempo indeterminato e determinato è pari al salario contrattuale, tenuto conto di un minimale giornaliero che per il 2020 è stato fissato in 43,57 euro. Se la retribuzione supera la prima fascia di retribuzione pensionabile (47.379 euro annui nel 2020), l’aliquota contributiva a carico degli operai viene maggiorata di un punto percentuale.
Per i piccoli coloni agricoli e i compartecipanti familiari la retribuzione di riferimento da assumere al calcolo dei contributi resta, invece, quella dei salari medi convenzionali determinati anno per anno per ciascuna provincia, come specificato nella circolare Inps 92 del 2019.