Nel modello Redditi 2020 deve essere perfezionata l’opzione per l’estromissione dei beni dell’imprenditore individuale effettuata nel 2019. Esercitando tale opzione, l’imprenditore esclude i beni dalla propria spera imprenditoriale facendoli confluire in quella familiare o personale.
L’opzione è esercitata con comportamento concludente.
Ecco in chiaro come compilare il modello Redditi con scadenza al prossimo 30 novembre per perfezionare l’opzione per l’estromissione fatta nel 2019.
L’estromissione agevolata dei beni dell’imprenditore individuale
La Legge 145/2019, Legge di bilancio 2020 (comma 690), ha riproposto l’estromissione agevolata dei beni immobili strumentali.
L’estromissione rileva anche ai fini del contributo a fondo perduto di cui al D.l. 34/2020, decreto Rilancio.
L’opzione era esercitabile anche per il 2019. Pe immobili posseduti al 31 ottobre 2018.
Per il 2019, potevano avvalersi dell’agevolazione in commento, i soggetti che alla data del 31 ottobre 2018 rivestivano la qualifica di imprenditore individuale e la conservavano fino al 1° gennaio 2019.
L’opzione ha comportato l’obbligo di versamento dell’imposta sostitutiva di IRPEF, addizionali ed IRAP, da calcolarsi con aliquota dell’8%. Imposta applicata sulla plusvalenza data dalla differenza tra valore normale e valore fiscale del bene estromesso.
Ad ogni modo, con opzione 2019, nel prossimo modello Redditi 2020, deve essere perfezionata la scelta per l’estromissione.
L’opzione può essere esercitata per i seguenti immobili:
- strumentali per destinazione, che sono utilizzati cioè esclusivamente per l’esercizio dell’impresa indipendentemente dalle caratteristiche specifiche;
- strumentali per natura, cioè “che per le loro caratteristiche non sono suscettibili di diversa utilizzazione senza radicali trasformazioni” e che si considerano strumentali anche se non utilizzati direttamente dall’imprenditore o anche se dati in locazione o comodato.
L’estromissione dei beni nel modello Redditi
L’opzione per l’estromissione si perfeziona con la sua indicazione nel modello Redditi.
A monte ci deve essere il comportamento concludente. Il contribuente deve aver manifestato la sua volontà di optare per l’estromissione. In pratica, l’imprenditore deve porre in atto quei comportamenti dai quali si desumano la sua volontà di di escludere i beni dal patrimonio dell’impresa. Fermo restando il perfezionamento dell’opzione con l’indicazione nella dichiarazione dei redditi (modello Redditi).
Cosa si intende per comportamento concludente?
Ad esempio, può considerarsi comportamento concludente:
- la contabilizzazione dell’estromissione sul libro giornale (nel caso di impresa in contabilità ordinaria) oppure;
- sul registro dei beni ammortizzabili (nel caso di impresa in contabilità semplificata).
Tali indicazioni sono rinvenibili nella circolare, Agenzia delle entrate, n°26/e 2016.
Il comportamento concludente che era da assumersi entro il 31 maggio 2019 (con effetto retroattivo dal 1° gennaio 2019).
Ritornando al modello Redditi,
l’esercizio dell’opzione per l’estromissione dei beni deve ritenersi perfezionato con l’indicazione in dichiarazione dei redditi dei valori dei beni estromessi e della relativa imposta sostitutiva (cfr. risoluzione n. 82/E del 30 marzo 2009).
Da qui, come indicato nella circolare, Agenzia delle entrate, n° 26/e 2016, l’omesso, insufficiente e/o tardivo versamento della relativa imposta sostitutiva (vedi paragrafo precedente) non rileva ai fini del perfezionamento dell’estromissione.
Inoltre, l’eventuale mancata compilazione della corrispondente sezione del Modello redditi PF entro il 30 novembre 2020, può essere sanata entro 90 giorni dalla scadenza dello stesso termine.
Cosa compilare nel modello Redditi
Nel modello Redditi deve essere compilato il quadro RQ.
In particolare, deve essere compilata la sezione XXII del quadro RQ (righi RQ81 e RQ82).
Nello specifico, nel rigo RQ81, il consulente riporterà:
- in colonna 1, l’ammontare del valore normale dei beni immobili strumentali estromessi nel 2019 dal patrimonio dell’impresa;
- colonna 2, il costo fiscalmente riconosciuto relativo ai beni di colonna 1;
- colonna 3, la base imponibile pari alla differenza tra gli importi indicati nelle colonne 1 e 2 del presente rigo (in caso di risultato negativo l’importo va preceduto dal segno “-”).
Nel rigo RQ82 va poi indicato:
- in colonna 1, l’importo indicato nella colonna 3 del rigo RQ81 (in caso di risultato negativo la presente colonna non va compilata);
- in colonna 2, l’imposta sostitutiva dovuta (ossia l’8% di colonna 1).
Indicazione per i contribuenti forfettari
Precise indicazioni sono previste per i contribuenti forfettari.
I contribuenti che applicano il regime forfetario devono annotare l’estromissione nei registri, tenuti fino al periodo d’imposta antecedente all’ingresso nel regime. Infatti i forfettari sono esonerati dalla tenuta del registro dei beni ammortizzabili nonché da quello degli acquisti Iva (circolare n. 9/E del 2019).
Inoltre non dovranno, altresì, rappresentare l’estromissione nel quadro RQ della dichiarazione dei redditi 2020, periodo d’imposta 2019.