Sei proprietario di un fabbricato inagibile o che non puoi utilizzare perché pericolante e vuoi sapere se hai diritto all’esenzione IMU o a qualche sconto per questa imposta?
In questo articolo troverai la risposta a queste domande.
Lo sconto IMU per i fabbricati inagibili o inutilizzabili
Come per la vecchia IMU (in vigore fino al 31 dicembre 2019) anche per la nuova IMU (prevista dal 1° gennaio 2020), il legislatore riconosce non un’esenzione totale ma solo uno sconto del 50% per quei fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati.
Come facciamo, tuttavia, a stabilire che un fabbricato è inabitabile o inagibile?
A questo proposito, lo stesso legislatore dice che un fabbricato può essere considerato inagibile, quando c’è un degrado fisico sopravvenuto nel tempo (si tratta ad esempio di un fabbricato diroccato, pericolante, fatiscente e simile), non superabile con interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria, bensì con interventi di restauro e risanamento conservativo e/o ristrutturazione edilizia.
Quindi, si parla di fabbricato inagibile o inabitabile, ad esempio, quando questi per divenire di nuovo abitabile/utilizzabile necessita di interventi di ristrutturazione importanti (rinforzo delle fondamenta; rifacimento dei solai; ecc.) e non della semplice manutenzione (sostituzione di porte, tinteggiatura, ecc.).
Chi accerta l’inagibilità o inabilità del fabbricato ai fini IMU?
Ai fini dello sconto IMU per i fabbricati in commento, tuttavia, è necessario che l’inagibilità o l’inabitabilità venga in qualche modo accertata. Nella pratica, ciò può essere fatto in due modi, ossia:
- da parte dell’Ufficio tecnico del comune dove si trova il fabbricato, con spese a carico del possessore dell’immobile, che allega idonea documentazione alla dichiarazione;
- da parte dello stesso possessore dell’immobile, mediante presentazione al comune di ubicazione dell’immobile di una dichiarazione sostitutiva (il comune poi si riserverà la facoltà di accertare che effettivamente l’immobile è inabitabile o inagibile).
Si tenga, in ogni caso presente che lo sconto del 50% dell’IMU si applica con riferimento ai mesi dell’anno per i quali sussiste lo stato di inabilità o inagibilità (si computa per intero il mese in cui tale stato si è prolungato per più di 15 giorni).
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