Familiare che sperpera il proprio capitale: come difenderlo e difendersi

Cosa fare se un familiare sperpera il patrimonio familiare rischiando di mandare sul lastrico i propri congiunti?
8 anni fa
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Sprecare soldi arrecando, indirettamente, danno alla propria famiglia può assumere gli aspetti di una vera e propria malattia. Contro coloro che, sperperando denaro arrecano danno a figli, coniuge ed eredi esistono rimedi legali. Vediamo insieme di cosa si tratta e come si possono legare le mani al parente che usa troppa prodigalità.

La legge, infatti, prevede di affiancare la persona che sperpera da qualcuno che saprà consigliarla e affiancarla nelle spese. Non si può, però, imporre a qualcuno un regime di vita austero soprattutto se vuol godersi la vita.

L’intento della legge è quella di evitare che la persona in questione possa contrarre debiti che superino le sue possibilità economiche lasciando, quindi, la famiglia sul lastrico.

La legge, proprio per evitare ripercussioni sui familiari più stretti, consente di richiedere l’inabilitazione o la nomina di un amministratore di sostegno agendo tramite Tribunale e mettendo l’interessato a conoscenza del procedimento che si intende adottare.

E’ possibile procedere legalmente, però, solo nel caso che lo sperpero assuma i connotati di una patologia, un impulso irrefrenabile a spendere soldi anche quando la spesa che si intende effettuare supera i reali limiti di reddito di cui si dispone. In questo caso la prodigalità viene accertata come una vera e propria infermità mentale (e non va confusa con la voglia di fare shopping) che permane nel tempo e che vada ad incidere sulla capacità dell’interessato di fare i propri interessi.

A presentare la domanda di inabilitazione deve essere una delle seguenti persone:

  • coniuge o convivente
  • parenti entro il quarto grado
  • tutore o curatore
  • pubblico ministero

A dichiarare l’inabilità deve essere il giudice tramite una sentenza (che può essere impugnata, ovviamente); a seguito della sentenza viene nominato un curatore che nella maggior parte dei casi può essere il coniuge o il convivente, il padre, la madre o un figlio.

Dopo la nomina del curatore il soggetto potrà svolgere in autonomia atti di ordinaria amministrazione ma per quelli straordinari dovrà confrontarsi con il curatore ottenendo, prima, l’assenso di quest’ultimo. Se  l’inabilitato compie atti di straordinaria amministrazione senza il consenso del curatore, questi possono essere annullati.