Fascia di reperibilità ridotta per i dipendenti pubblici: da quando sono operativi i nuovi orari per le visite fiscali?

Il TAR ha stoppato la differenziazione tra settore pubblico e settore fiscale delle norme che regolano le visite fiscali
1 anno fa
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Il TAR ha detto basta alla differenziazione tra settore pubblico e settore fiscale delle norme che regolano le visite fiscali.

Secondo il TAR, TAR Lazio – sez. IV ter – sentenza n. 16305 del 03-11-2023, la mancata armonizzazione ha altresì determinato una disparità di trattamento tra settore pubblico e settore privato. E a parere del Collegio, del tutto ingiustificata. Considerato che un evento come la malattia non può essere trattato diversamente a seconda del rapporto di lavoro intrattenuto dal personale che ne viene colpito.

Ne è quindi derivata la violazione dell’art. 3 Costituzione, non essendo rispettato il principio di uguaglianza.

L’intervento del TAR comporta l’annullamento del decreto Madia-Poletti, Decreto Ministeriale n. 206 del 17 ottobre 2017, in relazione alla parte oggetto della sentenza.

Proprio sulla sentenza in parola, in redazione di Investire Oggi è arrivato un quesito molto interessante.

“Buongiorno, ho sentito che il TAR del Lazio ha dichiarato illegittima la differenziazione in materia di visite fiscali tra dipendenti pubblici e dipendenti privati. Nei fatti, non è più ammessa la differenziazione delle fasce orarie per le visite fiscali , con una durata complessiva, per il settore pubblico, quasi doppia rispetto a quella del settore privato (7 ore a fronte di 4 nell’arco di una giornata). Detto ciò, da quando entreranno in vigore le novità?”

Visite fiscali e malattie. La procedura

Prima di entrare nello specifico della questione, è utile soffermarsi su quelle che sono le procedure di controllo in casi di assenza dal lavoro per malattie.

Come da indicazioni ribadite sul portale dell’INPS, in caso di impossibilità di recarsi al lavoro, il lavoratore deve contattare il proprio medico che ha il compito di redigere e trasmettere il certificato o l’attestato in via telematica all’INPS. L’attestato indica solo la prognosi, ossia il giorno di inizio e di fine presunta della malattia, mentre il certificato indica la prognosi e la diagnosi, ossia la causa della malattia.

Il lavoratore che ha diritto all’indennità di malattia, deve prendere nota del numero di protocollo del certificato e controllare che i dati anagrafici e l’indirizzo di reperibilità inseriti per la visita medica siano corretti. Può inoltre verificare la corretta trasmissione del certificato tramite l’apposito servizio sul Portale dell’Istituto.

Nel certificato il medico deve inserire (solo se ricorrono) l’indicazione dell’evento traumatico e la segnalazione delle eventuali agevolazioni che prevedono l’esenzione dalla reperibilità.

Le fasce di reperibilità per le visite fiscali. Settore pubblico e privato

L’INPS, dopo l’entrata in vigore del Polo Unico per le visite fiscali, ha competenza esclusiva a gestire le visite mediche di controllo anche per l’82% dei lavoratori pubblici in malattia (Fonte portale INPS).

L’INPS effettua visite mediche sia su richiesta delle pubbliche amministrazioni, in qualità di datori di lavoro, sia d’ufficio.

Anche il personale delle Forze armate (Esercito, Marina militare, Aeronautica militare), dei Corpi armati dello Stato (Guardia di Finanza e Carabinieri, Polizia di Stato, Polizia Penitenziaria) e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco è assoggettato alla normativa sul Polo Unico della medicina fiscale.

Detto ciò, le fasce di reperibilità per le visite fiscali cambiano tra settore privato e pubblico:

  • i lavoratori privati devono essere reperibili nelle fasce 10-12 e 17-19, anche nei gg festivi;
  • quelli pubblici, invece, nelle fasce 9-13 e 15-18, con obbligo di reperibilità anche nei giorni non lavorativi e festivi.

In caso di assenza alla visita fiscale domiciliare, il lavoratore viene invitato a recarsi presso gli ambulatori della struttura territoriale INPS, in una data specifica. Per non incorrere in azioni disciplinari da parte del datore di lavoro, è tenuto a presentare una giustificazione valida per l’assenza.

Nei fatti, c’è una differenziazione tra settore pubblico e settore fiscale nelle fasce di reperibilità nelle quali possono esplicarsi le visite fiscali.

Fascia di reperibilità ridotta per i dipendenti pubblici: da quando sono operativi i nuovi orari per le visite fiscali?

Proprio in merito a tale diverse previsioni si è pronunciato il TAR del Lazio.

Secondo il TAR, TAR Lazio -sez. IV ter- sentenza n. 16305 del 03-11-2023:

  • la mancata armonizzazione ha altresì determinato una disparità di trattamento tra settore pubblico e settore privato, a parere del Collegio, del tutto ingiustificata, considerato che un evento come la malattia non può essere trattato diversamente a seconda del rapporto di lavoro intrattenuto dal personale che ne viene colpito. Ne è quindi derivata la violazione dell’art. 3 Costituzione, non essendo rispettato il principio di uguaglianza;
  • il mantenimento delle differenziate fasce orarie, con una durata complessiva, per il settore pubblico, quasi doppia rispetto a quella del settore privato (7 ore a fronte di 4 nell’arco di una giornata) è indicativo anche di uno sviamento di potere.

La stessa motivazione addotta dall’Amministrazione nell’interlocuzione con il Consiglio di Stato (il mancato allineamento delle fasce di reperibilità per il settore pubblico a quelle del privato è dovuto a una minore incisività della disciplina dei controlli) è una dimostrazione del fatto che si parte dall’idea che per il settore pubblico servano controlli rafforzati.

Tali controlli ripetuti, associati ad una restrizione delle ipotesi di esclusione dall’obbligo di rispettarle, sembrano piuttosto diretti a dissuadere dal ricorso al congedo per malattia, in contrasto con la tutela sancita dalla Carta costituzionale dall’art. 32.

Annullate le differenziazioni tra pubblico e privato

Nei fatti, il TAR ha disposto l’annullamento parziale del decreto sopra citato che prevede differenziazioni tra settore pubblico e settore fiscale nelle fasce di reperibilità durante le visite fiscali. Nell’adozione del nuovo decreto non potrà non tenersi conto di quanto affermato dal TAR del Lazio.

Detto ciò, in merito al quesito, la sentenza del TAR nulla dispone in merito a un’eventuale retroattività della stessa.

Tuttavia, quanto fissato dal TAR potrebbe già essere osservato dall’INPS nelle prossime visite fiscali. In attesa dell’obbligo di adeguamento del decreto oggetto di annullamento parziale.

Riassumendo…

  • Il TAR ha stoppato la differenziazione tra settore pubblico e settore fiscale delle norme che regolano le visite fiscali;
  • è incostituzionale  il mantenimento delle differenziate fasce orarie, con una durata complessiva, per il settore pubblico, quasi doppia rispetto a quella del settore privato (7 ore a fronte di 4 nell’arco di una giornata);
  • il Decreto Ministeriale n. 206 del 17 ottobre 2017 dovrà essere modificato.

Andrea Amantea

Giornalista pubblicista iscritto all’ordine regionale della Calabria, in InvestireOggi da giugno 2020 in qualità di redattore specializzato, scrive per la sezione Fisco affrontando tutte le questioni inerenti i vari aspetti della materia. Ha superato con successo l'esame di abilitazione alla professione di Dottore Commercialista, si occupa oramai da diversi anni, quotidianamente, per conto di diverse riviste specializzate, di casi pratici e approfondimenti su tematiche fiscali quali fatturazione, agevolazioni, dichiarazioni, accertamento e riscossione nonché di principi giurisprudenziali espressi in ambito di imposte e tributi.

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