Fattura elettronica bonus vacanze: regole di compilazione

Arrivano da Assosoftware le indicazioni su come compilare la fattura elettronica nel caso in cui la struttura ricettiva accordi al cliente il c.d. bonus vacanze
4 anni fa
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Assosoftware, con una FAQ del 6 luglio scorso pubblicata sul proprio sito istituzionale, detta le proprie istruzioni da seguire nell’emissione della fattura elettronica per l’effettuazione di una prestazione alberghiera comprensiva dello sconto relativo all’agevolazione fiscale denominata “tax credit vacanze” (c.d. bonus vacanze) come previsto dall’art.176 del D.L. 34/2020 (decreto Rilancio).

Ricordando che il bonus in esame (ammesso per soggiorni presso strutture italiane nel periodo 1° luglio 2020 – 31 dicembre 2020)  prevede che per l’80% dell’importo spettante si riconosciuto (laddove accordato) dal titolare della struttura ricettiva sotto la forma dello sconto diretto in fattura e per il 20% come detrazione IRPEF da beneficiare nel prossimo Modello 730/2021 o Modello Redditi PF/2021, l’Agenzia delle Entrate nella Circolare n. 18/E del 2020, ha evidenziato che tra le varie condizioni necessarie per fruirne vi è quella secondo cui il totale del corrispettivo deve essere documentato da “fattura elettronica o documento commerciale” e la fattura o il documento devono riportare il codice fiscale del soggetto richiedente il credito.

Allo stesso tempo l’Amministrazione ha anche precisato che, laddove sia prevista possibilità di fattura cartacea (si pensi al caso della struttura che opera in regime forfetario), l’agevolazione è ammessa anche a fronte dell’emissione di una fattura, di un documento commerciale non elettronico o di uno scontrino o ricevuta fiscale.

La compilazione della fattura elettronica

Come si evince dalla menzionata circolare, al momento del pagamento, il fornitore del servizio dovrà indicare, nella fattura o nel documento commerciale o nello scontrino/ricevuta fiscale, il prezzo di vendita comprensivo dello sconto e dell’imposta sul valore aggiunto applicata sull’intero ammontare, e l’importo dello sconto applicato in base alle disposizioni.

Assosoftware, ha precisato che, nel caso di emissione di fattura elettronica, “a titolo di esempio, il campo <ImponibileImporto> (2.2.2.5), dovrà contenere l’intero importo del servizio, comprensivo dello sconto, mentre lo sconto applicato dovrà essere riportato valorizzando i campi del blocco <ScontoMaggiorazione> (2.1.1.8). Pur non essendo esplicitamente richiesto il riferimento normativo, per maggior chiarezza può essere inserita la descrizione “sconto praticato in base all’Art. 176 del D.L. 19/05/2020, n. 34” nel tag 2.1.1.11 <Causale>, ovvero nel tag 2.2.1.16.2 <RiferimentoTesto> del blocco <AltriDatiGestionali> della riga riferita alla prestazione”.

Pasquale Pirone

Dottore Commercialista abilitato approda nel 2020 nella redazione di InvestireOggi.it, per la sezione Fisco. E’ giornalista iscritto all’ODG della Campania.
In qualità di redattore coltiva, grazie allo studio e al continuo aggiornamento, la sua passione per la materia fiscale e la scrittura facendone la sua principale attività lavorativa.
Dottore Commercialista abilitato e Consulente per privati e aziende in campo fiscale, ha curato per anni approfondimenti e articoli sulle tematiche fiscali per riviste specializzate del settore.

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