Grazie ad un servizio messo a disposizione dall’Agenzia delle entrate è possibile avere contezza dei propri acquisti, se documentati tramite fattura elettronica. In questo articolo, noi di Investire oggi, ti spieghiamo perchè l’adesione al servizio di consultazione delle fatture elettroniche potrebbe essere vantaggiosa. Anche per difendersi da eventuali controlli fiscali.
L’adesione al servizio di consultazione delle fatture elettroniche
L’ Agenzia delle Entrate mette a disposizione, anche per i consumatori finali, un servizio gratuito per la consultazione delle fatture elettroniche.
L’adesione può essere effettuata a partire dal 1° luglio 2019 e fino al 30 settembre 2021 (periodo transitorio).
Attenzione, in base alla indicazioni fornite dall’Agenzia delle entrate:
- i consumatori che aderiranno all’accordo entro il 30 settembre 2021 vedranno le proprie fatture ricevute emesse nei loro confronti dal 1 gennaio 2019, a meno di revoca;
- al termine di questo periodo transitorio, in caso di mancata adesione al servizio di consultazione, il consumatore finale non potrà più consultare o scaricare i file delle fatture.
E’ sempre possibile anche recedere dal servizio, con la conseguenza che le fatture ricevute non saranno più consultabili dal giorno successivo.
Perchè aderire al servizio di consultazione delle fatture elettroniche?
L’attuale normativa sulla fattura elettronica (F.E.), ex art 1 del d.Lgs. n. 127/15, dispone che l’operatore IVA residente o stabilito è obbligato ad emettere la fattura elettronica anche nei rapporti con i consumatori finali (B2C). Inoltre, è tenuto a consegnare agli stessi una copia della F.E. emessa, in formato analogico o elettronico. Salvo che il cliente non rinunci ad avere tale copia.
Ciò non toglie che anche i consumatori finali possono decidere di comunicare la propria Pec all’esercente in modo da ricevere la F.
Attenzione, la consultazione delle F.E. non è fine a se stessa.
Infatti, in caso di controlli sulla spesa , magari una spesa per la quale chiediamo una specifica detrazione o altro bonus, ai fini del controllo documentale di cui all’articolo 36 ter del D.P.R. n. 600 andrà fatto riferimento ai contenuti della copia analogica della fattura el. rilasciata al consumatore finale.
Tuttavia, in caso di discordanza nei contenuti fra F.E. e copia cartacea della stessa, salvo prova contraria, sono validi quelli della fattura elettronica.
Dunque la fattura elettronica prevale sulla copia cartacea in caso di discordanza.
L’adesione al servizio permette inoltre di avere contezza dei propri acquisti, se documentati tramite fattura elettronica.