In redazione è arrivato un interessante quesito che riguarda l’obbligo di fattura elettronica per i forfettari.
In particolare, un nostro lettore che come mestiere fa il fisioterapista ci ha chiesto se potrà continuare a fatturare in formato cartaceo oppure se sarà tenuto alla fatturazione elettronica anche nei confronti dei privati.
Ecco la risposta.
L’obbligo di fattura elettronica per i forfettari
Dal 1° luglio i contribuenti in regime forfettario hanno iniziato a cimentarsi con la fattura elettronica.
Infatti, a partire da tale data, i contribuenti in regime forfetario non possono più ricorrere al formato cartaceo.
Ad ogni modo, dal 1° luglio 2022, la fattura elettronica riguarda anche:
- contribuenti in regime forfettario (articolo 1, commi da 54 a 89, legge 190/2014);
- contribuenti in “regime di vantaggio” (articolo 27, commi 1 e 2, Dl 98/2011);
- soggetti passivi (associazioni sportive dilettantistiche ed enti del terzo settore) che hanno esercitato l’opzione per l’applicazione del regime speciale ai fini dell’Iva e delle imposte sui redditi (articoli 1 e 2, legge 398/1991).
Tali ultimi soggetti erano esonerati dalla fatturazione elettronica sole se nel periodo d’imposta precedente avessero conseguito dall’esercizio di attività commerciali proventi per un importo non superiore a 65mila euro.
Detto ciò, la decorrenza dell’obbligo è differenziato a seconda dei ricavi/compensi conseguiti nel 2021.
In particolare, l’obbligo di fattura elettronica decorre:
- dal 1° luglio 2022,
- dal 1° gennaio 2024 per le partite Iva che nell’anno precedente hanno conseguito ricavi o percepito compensi, ragguagliati ad anno, non superiori a 25mila euro.
Operatori sanitari. Rimane il divieto di fatturazione elettronica
Fatta tale doverosa ricostruzione veniamo al quesito riportato in premessa.
L’art.18 del D.L. 36/2022, nuovo decreto PNRR, che ha introdotto l’obbligo generalizzato di fatturazione elettronica, dopo l’OK dell’Unione Europea, non è intervenuta sulle disposizioni normative che prevedono il divieto di emissione della fattura in formato elettronico.
Dunque, anche per l’anno 2022, non possono emettere F.E.
- i soggetti tenuti all’invio dei dati al Sistema tessera sanitaria ai fini dell’elaborazione delle dichiarazioni dei redditi precompilate, con riferimento alle fatture emesse verso privati e da trasmettere al sistema T.S.(articolo 10-bis, Dl 119/2018), e
- i soggetti non tenuti all’invio dei dati al Sistema Ts, relativamente alle prestazioni sanitarie nei confronti delle persone fisiche (articolo 9-bis, comma 2, Dl 135/2018).
Difatti, per questi soggetti varrà ancora il divieto di emettere F.E. Nei rapporti con i privati la fattura dovrà esser emessa in formato cartaceo o elettronica non in transito dal sistema di interscambio (S.d.I.). Indicazioni operative che sono state evidenziate dall’Agenzia delle entrate, con la circolare n°14/E 2019.
In sintesi, il nostro lettore non potrà emettere fattura elettronica nei confronti dei privati (B2C).