Dal 1° gennaio 2024 tutti gli operatori commerciali dovranno documentare le operazioni di vendita tramite fattura elettronica. La fattura elettronica riguarda anche i forfettari. Dunque viene meno la distinzione tra soggetti tenuti ad emettere la fattura elettronica in transito dal Sistema di interscambio, S.d.I. e soggetti che invece possono farlo in formato cartaceo o tramite altri “canali telematici” diverso dallo S.d.I.
Difatti, l’obbligo di fattura elettronica sarà generalizzato. Anche in riferimento ai contribuenti in regime forfetario o in regime di vantaggio.
Potrebbe accadere che in pendenza di obbligo di fattura elettronica, l’operatore commerciale emetta, anche per sbaglio, la fattura cartacea. Fermo restando che per le operazioni con i consumatori finali, B2C, dopo aver predisposto la fattura elettronica, il “venditore” è sempre tenuto a rilasciare una copia cartacea al cliente. E’ possibile anche girare una copia della fattura in formato pdf, ad esempio tramite e-mail.
Detto ciò, in caso di emissione di fattura cartacee, in violazione dell’obbligo di fattura in formato elettronico tramite S.d.I, ci sono delle conseguenze sia per colui che vende il bene o il servizio sia per colui che lo acquista. Soprattutto se questo è un altro operatore commerciale (operazione B2B).
La fattura elettronica anche per i forfettari
L’obbligo di fattura elettronica anche per i contribuenti in regime forfettario e gli altri che in precedenza ne erano esonerati è previsto dall’art.18 del DL 36/2022, c.d. decreto PNRR.
In particolare, in caso di superamento nell’anno precedente di un monte ricavi/compensi pari a 25.000 euro, sono tenuti alla fatturazione elettronica con effetti dal 1° luglio 2022 anche:
- contribuenti in regime forfettario (articolo 1, commi da 54 a 89, legge 190/2014);
- contribuenti in “regime di vantaggio” (articolo 27, commi 1 e 2, Dl 98/2011);
- soggetti passivi (associazioni sportive dilettantistiche ed enti del terzo settore) che hanno esercitato l’opzione per l’applicazione del regime speciale ai fini dell’Iva e delle imposte sui redditi (articoli 1 e 2, legge 398/1991).
Da qui, l’obbligo di fattura elettronica decorre dal 1° luglio 2022 solo per i contribuenti che nell’anno 2021 hanno conseguito ricavi o compensi, ragguagliati ad anno, superiori a 25.000.
In riferimento ai forfettari, dunque l’obbligo decorre:
- a partire dal 1° luglio 2022, per coloro i quali nell’anno 2021, hanno conseguito ricavi o percepito compensi superiori a 25.000 euro, ragguagliati ad anno;
- a decorrere dal 1° gennaio 2024 in tutti gli altri casi.
Attenzione però, laddove nel corso del 2023 vengono meno i requisiti per rimanere nel forfetario per il superamento del nuovo limite di 100.000 euro, l’obbligo in capo al contribuente – ex forfetario divenuto istantaneamente ordinario – di emettere fattura elettronica con indicazione dell’IVA opera già nel 2023.
Si veda a tal proposito la circolare n°32/e 2023 sul regime forfettario.
Fattura elettronica forfettari. Conseguenze per chi emette il cartaceo
In premessa abbiamo accennato la fatto che l’operatore commerciale, vuoi per errore o per dimenticanza, potrebbe emettere fattura cartacea anziché elettronica (in transito dallo S.d.I.).
Ebbene, quali sono le conseguenze in capo a colui che vende il bene o il servizio e a colui che lo riceve?
Nelle FAQ sulla fatturazione elettronica, l’Agenzia delle entrate ha evidenziato che:
Se il fornitore non emette la fattura elettronica, trasmettendola al Sistema di Interscambio, la fattura non si considera fiscalmente emessa. Pertanto il cessionario/committente (titolare di partita IVA) non disporrà di un documento fiscalmente corretto e non potrà esercitare il diritto alla detrazione dell’IVA. Questo gli impone di richiedere al fornitore l’emissione della fattura elettronica via SdI e, se non la riceve, è obbligato ad emettere autofattura ai sensi dell’articolo 6, comma 8, del d.
Lgs. n. 471/97. Con la regolarizzazione potrà portare in detrazione l’IVA relativa.
Dunque, in caso di emissione della fattura cartacea a posto di quella elettronica è come se la fattura non fosse stata emessa.
Quali sanzioni si applicano?
Le sanzioni che si applicano al forfetario che continua ad emettere fattura cartacea sono quelle dei cui all’art.6, comma 2 del D.Lgs 471 del 1997.
Il cedente o prestatore che viola obblighi inerenti alla documentazione e alla registrazione di operazioni non imponibili, esenti, non soggette a imposta sul valore aggiunto o soggette all’inversione contabile di cui agli articoli 17 e 74, commi settimo e ottavo, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e’ punito con sanzione amministrativa compresa tra il cinque ed il dieci per cento dei corrispettivi non documentati o non registrati. Tuttavia, quando la violazione non rileva neppure ai fini della determinazione del reddito si applica la sanzione amministrativa da euro 250 a euro 2.000.
Sono le stesse sanzioni previste in caso di omessa o tardiva fatturazione.
Dunque si applica: la sanzione compresa tra il 5% ed il 10% di quanto non documentato con un minimo di 500 euro; quando la violazione non rileva ai fini della determinazione del reddito, si applica la sanzione amministrativa da euro 250 a euro 2.000.
Si tratta di sanzioni alleggerite posto che il forfettario non addebita l’Iva in fattura ne esercita la detrazione sugli acquisti.
Operazioni con i consumatori finali (B2C)
Per quanto riguarda i rapporti con i consumatori finali, come detto in apertura, l’obbligo di fattura elettronica, non fa venire meno, la necessità di rilasciare una copia cartacea al cliente. E’ possibile anche girare una copia della fattura in formato pdf, ad esempio tramite e-mail. Ammenochè il cliente rinunci alla copia.
Anche i consumatori finali possono ricevere le fatture elettroniche (in formato xml) emesse dai loro fornitori comunicando a questi ultimi, ad esempio, un indirizzo PEC (sempre per il tramite del Sistema di Interscambio). Le fatture inoltre saranno riportate nella propria area riservata del portale dell’Agenzia delle entrate.
A tal proposito, con il DL 145/2023, la cui legge di conversione è stata pubblicata in Gazzetta ufficiale in data 16 dicembre, viene previsto che le fatture elettroniche emesse (e inviate al sistema di interscambio) possano essere visionate dai consumatori attraverso i servizi telematici dell’Agenzia delle entrate in automatico, senza necessità di un’opzione esplicita (vedi adesione al servizio di consultazione).
Si ponga attenzione al fatto che se l’operatore commerciale rilascia una copia cartacea della fattura elettronica:
- ai fini dei controlli fomali sulle dichiarazione dei redditi, ex articolo 36 ter del D.P.R. n. 600 andrà fatto riferimento ai contenuti della copia analogica della fattura elettronica rilasciata al consumatore finale;
- in caso di discordanza nei contenuti fra fattura elettronica e copia cartacea della stessa, salvo prova contraria, sono validi quelli della fattura digitale.
Infine, è utile ricordare che la fattura dovrà essere emessa entro 12 giorni dall’effettuazione dell’operazione.
Riassumendo…
- Dal 1° gennaio 2024 scatta l’obbligo di emissione della fattura elettronica per gli operatori commerciali residenti o stabiliti in Italia;
- nel passaggio da cartaceo ad elettronico non cambia la tempistica di emissione della fattura;
- se si viola l’obbligo di emissione della fattura in formato elettronico, la fattura cartacea rilasciata dal forfettario si considera non emessa.