Dal 1° luglio è scattato l’obbligo di fatturazione elettronica per tutti i contribuenti che finora ne sono stati esonerati. In primis i contribuenti in regime forfettario che devono fatturare in formato elettronico sia nei rapporti con altre partite iva (B2B) che verso i consumatori finali (B2C) se quest’ultimi richiedono la fattura. Dal 1° luglio anche l’imposta di bollo da 2 euro dovrà essere apposta e pagata in maniera virtuale. Il pagamento, in linea di massima, è effettuato per trimestri.
Come devono essere conteggiate le fatture nel singolo trimestre? Una fattura emessa in data 30 settembre e consegnata dall’Agenzia delle entrate il 1° ottobre, va conteggiata nel 3° o nel 4° trimestre?
Il bollo sulle fatture elettroniche
Anche per i contribuenti in regime forfettario, il pagamento dell’imposta di bollo da due euro potrà essere effettuato grazie all’apposita funzionalità del portale “Fatture e corrispettivi”.
E’ sempre possibile versare l’importo dovuto con l’F24.
A monte, nella compilazione della fattura elettronica forfettari, l’annotazione dell’assolvimento dell’imposta di bollo avviene indicando “Si” nel campo “Bollo virtuale”.
Come detto in premessa, il pagamento dell’imposta di bollo è effettuato per trimestri. Ad ogni modo, con l’entrata in vigore del D.L. 73/2022, c’è più tempo per pagare l’imposta di bollo.
Come devono essere conteggiate le fatture nel singolo trimestre?
L’agenzia delle entrate nella guida ufficiale sull’imposta di bollo fatturazione elettronica, ha chiarito che per verificare se una fattura concorre in un trimestre o in quello successivo, vengono considerate:
- la data di consegna, contenuta nella “ricevuta di consegna” rilasciata al termine dell’elaborazione,
- la data di messa a disposizione (contenuta nella “ricevuta di impossibilità di recapito).
Se la data di consegna ( o di messa a disposizione) della fattura è precedente alla fine del trimestre, l’imposta di bollo assolta sulla stessa concorrerà a quello specifico trimestre.
Ad esempio, una fattura emessa in data 30 settembre e consegnata dall’Agenzia delle entrate il 1° ottobre, sarà conteggiata nel 4° trimestre.
Le indicazioni per le fatture emesse nei confronti della Pubblica Amministrazione
In riferimento alle fatture elettroniche emesse nei confronti delle Pubbliche amministrazioni, in riferimento ad ogni singolo trimestre, vengono considerate le fatture:
- consegnate e accettate dalla Pubblica amministrazione destinataria, per le quali la data di consegna, contenuta nella “ricevuta di consegna”, è precedente alla fine del trimestre (la data in cui è avvenuta l’accettazione non rileva);
- consegnate e in decorrenza termini (la Pubblica amministrazione non ha notificato né l’accettazione né il rifiuto), per le quali la data di consegna, contenuta nella“ricevuta di consegna”, è precedente alla fine del trimestre (la data della notifica di decorrenza termini non rileva);
- non consegnate, per le quali la data di messa a disposizione, contenuta nella “ricevuta di impossibilità di recapito”, è precedente alla fine del trimestre.
L’obbligo di fatturazione elettronica nei confronti della P.A. era già in essere anche in capo ai contribuenti in regime forfettario.