Dal 1° luglio si parte con la fatturazione elettronica per i soggetti che fino ad oggi ne erano esonerati, compresi i contribuenti in regime forfettario. Per i quali cadrà anche il vecchio regime premiale.
Non tutti i contribuenti in regime forfettario saranno tenuti alla fatturazione elettronica. Infatti, il legislatore ha disposto una previsione in base alla quale, se i ricavi e i compensi 2021 non sono superiori ad una certa soglia, l’obbligo è rimandato.
Attenzione però, i ricavi da verificare devono essere ragguagliati ad anno.
Ad ogni modo, qui sono disponibili tre risposte a tre domande che potreste porvi dal 1° luglio.
Fattura elettronica forfettari. Si parte dal 1° luglio
Dal 1° luglio 2022, l’obbligo di fattura elettronica riguarderà anche:
- contribuenti in regime forfettario (articolo 1, commi da 54 a 89, legge 190/2014);
- contribuenti in “regime di vantaggio” (articolo 27, commi 1 e 2, Dl 98/2011),
- soggetti passivi (associazioni sportive dilettantistiche ed enti del terzo settore) che hanno esercitato l’opzione per l’applicazione del regime speciale ai fini dell’Iva e delle imposte sui redditi (articoli 1 e 2, legge 398/1991).
Gli ultimi soggetti appena citati, erano esonerati dalla fatturazione elettronica sole se nel periodo d’imposta precedente avessero conseguito dall’esercizio di attività commerciali proventi per un importo non superiore a 65mila euro. Superata tale soglia, l’obbligo di emettere la fattura operava in capo al cessionario o al committente soggetto passivo d’imposta.
La verifica dei ricavi. Ragguaglio ad anno
L’art.18 del D.L. 36/2022, nuovo decreto PNRR, nello stabilire l’obbligo di fatturazione elettronica dal 1° luglio in avanti, dispone che:
La disposizione di cui al comma 2 si applica a partire dal 1° luglio 2022 per i soggetti che nell’anno precedente abbiano conseguito ricavi ovvero percepito compensi, ragguagliati ad anno, superiori a euro 25.000, e a partire dal 1° gennaio 2024 per i restanti soggetti.
Da qui, l’obbligo di fattura elettronica decorrerà:
- dal 1° luglio 2022 o
- dal 1° gennaio 2024 per le partite Iva che nell’anno precedente hanno conseguito ricavi o percepito compensi, ragguagliati ad anno, non superiori a 25mila euro.
E’ plausibile pensare che la soglia di 25.000 euro vada verificata di anno in anno. Se superata nell’anno N, l’obbligo decorrerà dall’anno successivo n+1, dunque anche prima del 1° gennaio 2024. Su tale passaggio, a breve potrebbero arrivare chiarimenti ufficiali da parte dell’Agenzia delle entrate.
Detto ciò, cosa significa che i ricavi o i compensi vanno ragguagliati ad anno?
Ebbene, facciamo un esempio.
Ipotizziamo che nel corso del 2021 un imprenditore individuale con attività iniziata a settembre 2021, abbia realizzato ricavi per 18.000 euro.
Tale importo va ragguagliato ad anno. Dunque, se tale soggetto ha conseguito 18.000 euro di ricavi in 4 mesi, quanti ne conseguirebbe in 12.
Il risultato sarebbe pari a 54.000 euro.
In tale caso, il soggetto in questione sarà tenuto alla fatturazione elettronica forfettari già dal prossimo 1° luglio.