Dal 1° luglio anche i contribuenti forfettari così come quelli in regime di vantaggio avranno a che fare con la fatturazione elettronica.
Il fatto che cambino le modalità di documentazione delle operazioni, da analogico ad elettronico, non significa che a cambiare siano anche le regole di fatturazione.
Infatti, c’è sempre la possibilità di emettere fattura anticipata, immediata o differita.
Le tempistiche di emissione da rispettare sono quelle fino ad oggi in essere.
La fatturazione elettronica anche per i forfetari
Dopo l’ok dell’Unione Europea, il Governo ha adottato la norma con la quale rende obbligatoria la fattura elettronica anche per i contribuenti in regime forfettario.
In particolare, l’obbligo di fattura elettronica dal 1° luglio 2022 riguarderà anche:
- contribuenti in regime forfettario (articolo 1, commi da 54 a 89, legge 190/2014);
- contribuenti in “regime di vantaggio” (articolo 27, commi 1 e 2, Dl 98/2011),
soggetti passivi (associazioni sportive dilettantistiche ed enti del terzo settore) che hanno esercitato l’opzione per l’applicazione del regime speciale ai fini dell’Iva e delle imposte sui redditi (articoli 1 e 2, legge 398/1991).
Tali ultimo soggetti erano esonerati dalla fatturazione elettronica solo se se nel periodo d’imposta precedente avessero conseguito dall’esercizio di attività commerciali proventi per un importo non superiore a 65mila euro. Superata tale soglia, l’obbligo di emettere la fattura operava in capo al cessionario o al committente soggetto passivo d’imposta.
Attenzione, l’obbligo di fattura elettronica decorrerà: dal 1° luglio 2022; dal 1° gennaio 2024 per le partite Iva che nell’anno precedente hanno conseguito ricavi o percepito compensi, ragguagliati ad anno, non superiori a 25mila euro.
Qui trovi tre domande e tre risposte sulla fatturazione elettronica per i forfettari.
Tempistiche di emissione della fattura invariate
Come detto in premessa, il fatto che si passi per tutti dalla fattura cartacea a quella elettronica non cambia le tempistiche di emissione della fattura.
Infatti, le fatture dovranno essere emesse sempre in base alle regole di cui all’art.6 del DPR 633/52. c.d decreto IVA.
Regole che individuano il momento in cui sorge l’obbligo di emissione della fattura stessa.
Nello specifico:
- le cessioni di beni si considerano effettuate nel momento della stipulazione se riguardano beni immobili e nel momento della consegna o spedizione se riguardano beni mobili;
- le prestazioni di servizi si considerano effettuate all’atto del pagamento del corrispettivo.
Da tale momento ossia consegna per i beni mobili o pagamento per le prestazioni di servizi, il contribuente ha 12 giorni per emettere la fattura “immediata” (art.24, comma 4 del del decreto Iva).
La data del documento dovrà sempre essere valorizzata con la data dell’operazione. Indicazione operativa ribadita nella circolare, Agenzia delle entrate, n°14/2019.
Rimane ferma la possibilità di emettere:
- fattura anticipata ossia prima che si realizzano i presupposti di cui al citato articolo 6 (consegna per i beni mobili o pagamento per le prestazioni di servizi);
- fattura differita entro il 15 del mese successivo a quello di effettuazione delle operazioni.
In tale ultimo caso, la fatturazione differita può riguardare le cessioni di beni la cui consegna o spedizione risulta da documento di trasporto o da altro documento idoneo a identificare i soggetti tra i quali e’ effettuata l’operazione. La possibilità di emettere la fattura differita riguarda anche le prestazioni di servizi, si pensi ad esempio agli avvocati ai commercialisti. Anche tali soggetti possono ricorrere alla fatturazione differita. A tal fine sarà sufficiente anche la sola lettera di incarico dalla quale siano espressamente desumiibli: la prestazione eseguita, la data di effettuazione e le parti contraenti.