Si avvicina l’estensione dell’obbligo di fattura elettronica per tutti i contribuenti in regime forfettario e di vantaggio. La data è, salvo colpi di scena, fissata al 1° gennaio 2024. Per alcuni di loro l’obbligo è già in essere dal 1° luglio 2022.
Il legislatore, infatti, ha previsto due tappe in merito all’entrata in vigore dell’estensione, o meglio tre tappe.
A questo proposito, ricordiamo che per la generalità delle partite IVA l’obbligo di fattura digitale è subentrato a partire dal 1° gennaio 2019. Ne venivano esonerati alcuni.
Le tappe
Dal 1° luglio 2022, invece, il legislatore ha deciso di estendere l’obbligo di fattura elettronica per i forfettari e regime di vantaggio anche verso soggetti diversi dalla pubblica amministrazione.
Dapprima l’estensione ha interessato le partite IVA in forfettario e vantaggio che nell’anno d’imposta 2021 avevano conseguito ricavi/compensi superiori a 25.000 euro.
Dal 1° gennaio 2024 sarà il turno di tutti gli altri, a prescindere dal volume di ricavi/compensi. Quindi, riepilogando, per le partite IVA in regime forfettario e regime di vantaggio:
- fino al 30 giugno 2022, la fattura elettronica era obbligatoria solo verso la pubblica amministrazione e facoltativa verso gli altri;
- dal 1° luglio 2022, la fattura digitale è divenuta obbligatoria anche verso soggetti diversi dalla pubblica amministrazione, solo per i forfettari e vantaggio che nel 2021 avevano ricavi/compensi superiori a 25.000 euro;
- dal 1° gennaio 2024, la fattura elettronica diviene obbligatoria per tutti anche verso soggetti diversi dalla pubblica amministrazione.
Fattura elettronica forfettari, i tempi di emissione
In vista del 1° gennaio 2024 è opportuno ricordare le regole e tempi di emissione. L’Agenzia Entrate, ricordiamo, mette a disposizione il servizio gratis di emissione e conservazione fattura elettronica.
La legge sull’emissione della fattura elettronica (art. 21 DPR n. 633/1972), dice che:
- per cessioni di beni/prestazioni di servizi, la fattura immediata è emessa entro 12 giorni dalla data di effettuazione dell’operazione;
- la data di effettuazione delle operazioni, per le cessioni di beni mobili si identifica con la consegna o spedizione del bene e per le prestazioni di servizi con la data di pagamento del corrispettivo dovuto;
- per cessioni di beni è possibile avvalersi della fattura differita, emessa entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione, ma solo in presenza di idoneo documento di trasporto;
- per le cessioni intra-Ue di beni, l’emissione è entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione;
- prestazioni di servizi generici resi nei confronti di soggetti passivi UE ed extra-UE, l’emissione è entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione;
- prestazioni di servizi diverse da quelle generiche, l’emissione è entro 12 giorni da quello di effettuazione dell’operazione.
La fattura si considera emessa nel giorno di invio al SDI (sistema di interscambio) che provvede a farla recapitare al destinatario.
Riassumendo…
- dal 1° gennaio 20204, tutti i forfettari e regime di vantaggio, devono fare fattura elettronica verso tutti (anche verso soggetti diversi dalla pubblica amministrazione) e indipendentemente dal volume di ricavi/compensi
- per coloro che nel 2021 avevano ricavi/compensi superiori a 25.000 euro, il predetto obbligo è stato anticipato al 1° luglio 2022
- le regole sui tempi di emissione della fattura elettronica sono quelli dettati dall’art. 21 decreto IVA (DPR n. 633/1972).