La fattura elettronica così come quella cartacea, deve essere emessa entro un termine preciso. Laddove la fattura non sia emessa in tempo, il Fisco può applicare delle sanzioni che possono essere più o meno pesanti a seconda se l’omessa o la tardiva fatturazione ha inciso sulla liquidazione e dunque sul versamento dell’Iva all’Erario.
Detto ciò, prima di entrare nello specifico delle sanzioni, è bene fare una premessa su quelle che sono le condizioni al verificarsi delle quali, sorge l’obbligo di emettere la fattura.
Intanto, sempre sulle fatture tardive, l’Agenzia delle entrate la scorsa settimana ha pubblicato un provvedimento tramite il quale vuole favorire l’adempimento spontaneo del contribuente, permettendogli di sanare il tardivo invio delle fatture e dei corrispettivi pagando delle sanzioni ridotte.
I termini di emissione della fattura elettronica
Innanzitutto individuiamo la condizione al verificarsi della quale sorge l’obbligo di emettere la fattura.
In base all’art. 6 del DPR 633/72, c.d decreto IVA.
- le cessioni di beni si considerano effettuate nel momento della stipulazione se riguardano beni immobili. E nel momento della consegna o spedizione se riguardano beni mobili;
- le prestazioni di servizi si considerano effettuate all’atto del pagamento del corrispettivo.
Una volta verificatesi una delle suddette condizioni, la fattura ordinaria deve essere emessa entro 12 giorni. La data del documento dovrà sempre essere valorizzata con la data dell’operazione. Indicazione operativa rinvenibile nella circolare, Agenzia delle entrate, n°14/2019.
Può tornarci utile il seguente esempio, ipotizziamo una cessione di beni effettuata il 28 marzo 2023, la fattura potrà essere:
- emessa (ossia generata e inviata allo SdI) il medesimo giorno, così che “data dell’operazione” e “data di emissione” coincidano ed il campo “Data” della sezione “Dati Generali” sia compilato con lo stesso valore (28 marzo 2023);
- generata il giorno dell’operazione e trasmessa allo SdI entro i 12 giorni successivi, valorizzando la data della fattura (campo “Data” della sezione “Dati Generali” del file) sempre con la data dell’operazione (28 marzo 2023);
- generata e inviata allo SdI in uno qualsiasi dei giorni intercorrenti tra l’operazione (28 marzo 2023) e il termine ultimo di emissione (9 aprile), valorizzando la data della fattura (campo “Data” della sezione “Dati Generali” del file) sempre con la data dell’operazione (28 marzo 2023).
Dunque, valgono le stesse tempistiche in essere per la fattura cartacea.
Quali sanzioni per la fattura elettronica tardiva?
Laddove la fattura non sia emessa nelle suddette tempistiche, il Fisco può applicare delle sanzioni. Che possono essere più o meno pesanti a seconda se l’omessa o la tardiva fatturazione ha inciso sulla liquidazione e, dunque, sul versamento dell’Iva all’Erario.
In particolare, le sanzioni sono quelle di cui all’art.6 del D.Lgs 471/1997.
Laddove l’invio tardivo della fattura non ha inciso sull’Iva da versare all’Erario (violazione formale), si applica la sanzione da 250 a 2.000 euro. Laddove invece la fattura tardiva abbia inciso ossia ha comportato il versamento di un’Iva in misura inferiore rispetto a quella effettivamente dovuta: scatta la sanzione dal 90 al 80% dell’imposta non documentata o documentata con un ritardo tale da incidere sulla liquidazione del tributo.
Sanzioni fatture tardive. C’è la compliance
Le sanzioni appena individuate, nell’ammontare minimo sopra individuato, possono essere oggetto di compliance.
Infatti, con il provvedimento approvato la scorsa settimana l’Agenzia delle entrate, ha aperto all’adempimento spontaneo anche per le sanzioni collegate alle fatture tardive.
Una volta ricevuta la lettera di compliance, il contribuente può, alternativamente:
- se l’errore non ha inciso sula corretta determinazione e liquidazione del tributo, il contribuente potrà ricorrere a una delle misure di cui alla c.d. tregua fiscale. Ossia alla regolarizzazione delle irregolarità formali versando, entro il 31 marzo 2023, una somma pari a 200 euro per il periodo d’imposta;
- oppure, se l’errore ha inciso sula corretta determinazione e liquidazione del tributo, è possibile ricorrere al c.d ravvedimento speciale.
In tale ultimo caso, il contribuente dovrà versare entro il 31 marzo 2023 un diciottesimo delle sanzioni ordinariamente previste per la mancata o tardiva emissione della fattura.
Infine, è possibile ricorrere al ravvedimento operoso ordinario.