Dal 1 luglio 2019 entrerà a pieno regime l’invio della fattura elettronica. Terminato il periodo transitorio al 30 giugno per l’anno d’imposta 2019, i titolari di partita Iva saranno obbligati a inviare entro il 10 del mese successivo le fatture elettroniche emesse. Tale termine vale anche per chi emette scontrini e ha un volume d’affari superiore a 400.000 euro all’anno.
Lo scorso 17 giugno l’Agenzia delle Entrate ha fornito dei chiarimenti con la circolare 14E. Allo scopo viene chiarito che a partire dal 1 luglio 2019 le fatture elettroniche immediate possono essere emesse entro 10 giorni e non più entro le 24 ore del giorno di effettuazione dell’operazione.
La circolare 14 E dell’Agenzia delle Entrate
Tuttavia, la regola generale sull’obbligo di documentare le operazioni tramite fatturazione elettronica via SdI (Sistema di Interscambio) presenta diverse eccezioni, tanto di ordine oggettivo, quanto soggettivo. In particolare, si specifica che i soggetti identificati in Italia che rientrano nel “regime di vantaggio”, in quello “forfettario” o che si avvalgono della Legge n. 398/1991, pur se non tenuti possono comunque emettere fatture elettroniche via Sdi.
Eccezioni alla fattura elettronica
Hanno invece il divieto di fatturare elettronicamente via Sdi, per l’anno 2019, i soggetti tenuti all’invio dei dati al Sistema tessera sanitaria ai fini dell’elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata, indipendentemente dall’opposizione manifestata dall’interessato, ai quali il legislatore ha equiparato coloro che erogano prestazioni sanitarie i cui dati non devono essere inviati al Sistema TS, se effettuate nei confronti delle persone fisiche. Pertanto, è previsto il divieto di invio tramite Sdi per tutte quelle fatture contenenti prestazioni:
- sanitarie erogate nei confronti delle persone fisiche;
- miste (sia spese sanitarie, sia voci di spesa non sanitarie), le quali andranno poi trasmesse al Sistema TS con la tipologia “altre spese” se non distinguibili tra loro, ovvero comunicate separatamente in caso contrario;
- non sanitarie quando includono elementi da cui sia possibile desumere informazioni relative allo stato di salute del paziente.
Sanzioni
Fino al 30 giugno 2019, le sanzioni non trovano applicazione qualora la fattura elettronica sia regolarmente emessa entro il termine di effettuazione della liquidazione periodica dell’IVA relativa all’operazione documentata.