Fattura elettronica PA, alcuni chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate

Dallo split payment al calcolo Iva, l’Agenzia delle Entrate chiarisce quattro punti sulla fattura elettronica PA con risposta 436 all’interpello di un ente pubblico.
5 anni fa
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Ancora dubbi sulla fattura elettronica. La nuova misura di fatturazione senza emissione di documenti cartacei riserva ancora incertezze che l’Agenzia delle Entrate prontamente ha chiarito. Si tratta in particolare della fatturazione elettronica emessa nei confronti della pubblica amministrazione che il fisco ha chiarito nella risposta all’interpello n. 436 del 28 ottobre 2019.

I quesiti che un ente pubblico ha posto in merito alle fatture elettroniche sono quattro e tutti hanno ricevuto una risposta chiara e definita che vi proponiamo qui di seguito:

Quesito numero 1, lo split payment

“Se nel caso in cui, successivamente all’emissione della fattura, si verifica una riduzione dell’imponibile, a seguito dell’accertamento di una prestazione di valore inferiore a quella contrattualmente prevista, il cedente/prestatore ha l’obbligo o ha la facoltà di emettere la nota di credito prevista dall’articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.

633 (decreto IVA)”.

Per la fatturazione delle operazioni relativi a servizi resi verso la Pubblica Amministrazione si applica il meccanismo dello split payment che, in deroga alle regole ordinarie, prevede che l’IVA venga versata direttamente all’Erario anziché al cedente o prestatore. Il corrispettivo indicato nelle fatture in split payment viene quindi pagato al netto dell’IVA. Lo split payment (a differenza del reverse charge) non incide nella fase di applicazione dell’imposta ma solo in quella della riscossione. Il fornitore resta quindi il debitore dell’imposta in relazione all’operazione effettuata nei confronti dell’ente pubblico, ed il cessionario o committente destinatario di una fattura in split payment, non può operare variazioni in diminuzione.

Quesito numero 2 base imponibile per il calcolo Iva

“Se le somme trattenute al cedente/prestatore in applicazione di penalità per inadempienze o per irregolare prestazione o per trattenute sul prezzo in luogo della cauzione incidono sull’imponibile esposto in fattura”.

L’Agenzia delle Entrate richiama all’articolo 15 del decreto IVA, il quale elenca una serie di somme o importi che, “pur essendo addebitati alla controparte, non hanno natura di controprestazione per la cessione del bene o per la prestazione del servizio cui si riferiscono e, pertanto, vengono considerati esclusi dalla base imponibile.” Si tratta ad esempio delle somme addebitate ai clienti come interessi moratori, penalità, ritardi o altre irregolarità commesse dagli stessi nell’esecuzione di obblighi contrattuali.

Il comma 2 dell’articolo 15 prevede che le “le somme addebitate al cedente/prestatore da parte dell’acquirente o committente a causa di ritardi o di penalità nell’esecuzione del contratto (ad esempio penalità per ritardata esecuzione di un’opera) non riducono il corrispettivo della cessione o della prestazione che resta inalterato.” In considerazione di ciò, nel caso di decurtazione del pagamento per effetto di penalità addebitate al fornitore, l’IVA dovrà essere calcolata sulla base imponibile al lordo della penalità stessa.

Quesito numero 3 – fattura senza CIG da integrare

“Se la fattura nella quale il cedente/prestatore ha omesso di indicare il CIG (codice identificativo di gara) o ha indicato un numero errato è fiscalmente corretta e, quindi, pagabile da parte dell’istante”.

In proposito l’Agenzia delle Entrate chiarisce che, sebbene ai fini fiscali non sia obbligatorio, l’inserimento del codice CIG in fattura è obbligatorio ai fini del pagamento del corrispettivo indicato dalla stessa. L’eventuale mancato inserimento nella fattura elettronica, o l’inserimento di un codice errato, potrà essere sanato successivamente, mediante l’invio di un nuovo documento integrativo di quello originario. L’indicazione del Codice identificativo di gara, pur non rientrando tra i dati da indicare in fattura, è previsto come obbligatorio dall’articolo 25, comma 2, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66. Il successivo comma 3 vieta infatti il pagamento delle fatture elettroniche da parte delle pubbliche amministrazioni qualora siano prive dei codici CIG e CUP.

Quesito numero 4 verifica sulla corretta aliquota IVA

“Se in esecuzione di contratti e/o appalti, è corretto dar corso al pagamento delle fatture senza effettuare alcun controllo sull’aliquota IVA applicata dal cedente/prestatore, rimettendo tale verifica agli organi dell’Amministrazione finanziaria nelle competenti sedi.”

L’ultimo quesito riguarda i controlli sulla corretta aliquota IVA applicata dal cedenteprestatore in fattura. In tal caso, l’Agenzia delle Entrate ricorda che la disciplina dello split payment lascia in capo al cedente o prestatore la qualifica di debitore dell’IVA e, quindi, la responsabilità sul corretto versamento della stessa e sull’applicazione dell’aliquota corretta.

Mirco Galbusera

Laureato in Scienze Politiche è giornalista dal 1998 e si occupa prevalentemente di tematiche economiche, finanziarie, sociali

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