Il decreto n° 36/2022, nuovo decreto PNRR, impone l’obbligo di fatturazione elettronica (F.E.) anche a forfettari, ex minimi nonchè alle associazioni sportive dilettantistiche e agli enti del terzo settore.
Il fatto che a partire dal 1° luglio l’obbligo di F.E. diventerà generalizzato, non significa che verranno meno i divieti di emissione della fattura in formato elettronica finora in essere.
Infatti, le norme che vietano a determinati soggetti di emettere la fattura in formato elettronico non sono state modificate.
Dunque, è bene ricordare chi non deve emettere fattura elettroniche.
L’obbligo di fatturazione elettronica
Dopo l’intervento del nuovo decreto PNRR, saranno tenuti ad emettere la fattura in formato elettronico in transito dal Sistema di interscambio (S.d.i), anche:
- i contribuenti in regime forfettario (articolo 1, commi da 54 a 89, legge 190/2014);
- contribuenti in “regime di vantaggio” (articolo 27, commi 1 e 2, Dl 98/2011),
- i soggetti passivi (associazioni sportive dilettantistiche ed enti del terzo settore) che hanno esercitato l’opzione per l’applicazione del regime speciale ai fini dell’Iva e delle imposte sui redditi (articoli 1 e 2, legge 398/1991).
Per tali ultimi soggetti, l’esonero operava laddove nel periodo d’imposta precedente avessero conseguito dall’esercizio di attività commerciali proventi per un importo non superiore a 65mila euro. Con proventi oltre tale limite, l’obbligo di emettere la fattura era in capo al cessionario o al committente soggetto passivo d’imposta.
Chi non rispetterà l’obbligo potrà essere oggetto di specifiche sanzioni.
L’obbligo di fattura elettronica decorrerà:
- dal 1° luglio 2022 o
- dal 1° gennaio 2024 per le partite Iva che nell’anno precedente hanno conseguito ricavi o percepito compensi, ragguagliati ad anno, non superiori a 25mila euro.
Noi di Investire Oggi, riteniamo che la verifica vada fatto di anno in anno. Se non si supera la soglia di 25.000 allora il contribuente potrà non emettere fattura in formato elettronico.
Per alcuni permane il divieto di fatturazione elettronica
In base a quanto detto in premessa, il fatto che a partire dal 1° luglio l’obbligo di fattura elettronica diventerà generalizzato non significa che verranno meno i divieti di emissione della F.E. finora in essere.
Infatti, anche per l’anno 2022, non possono emettere F.E.
- i soggetti tenuti all’invio dei dati al Sistema tessera sanitaria ai fini dell’elaborazione delle dichiarazioni dei redditi precompilate, con riferimento alle fatture emesse verso privati e da trasmettere al sistema T.S.(articolo 10-bis, Dl 119/2018), e
- i soggetti non tenuti all’invio dei dati al Sistema Ts, relativamente alle prestazioni sanitarie nei confronti delle persone fisiche (articolo 9-bis, comma 2, Dl 135/2018).
Dunque, per questi soggetti varrà ancora il divieto di emettere F.E. Nei rapporti con i privati la fattura dovrà esser emessa in formato cartaceo o elettronica non in transito dal sistema di interscambio.
Si veda a tal fine la circolare, Agenzia delle entrate, n°14/E 2019.