Fattura Elettronica: trasmissione tardiva costituisce violazione formale anche se correttamente contabilizzata

Potranno essere applicate sanzioni da 250 euro a 2.000 euro per ciascuna operazione tardivamente documentata. Questo è quanto chiarito recentemente dall’Agenzia delle Entrate.
5 anni fa
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Secondo quanto chiarito dall’Agenzia delle Entrate, con la risposta all’interpello di un contribuente, n. 528 del 16 dicembre 2019, avente ad oggetto: “Interpello articolo 11, comma 1, lett. a), legge 27 luglio 2000, n.212 – Data della fattura per le prestazioni di servizi – Sanzioni in caso di tardiva trasmissione della fattura”, la fatturazione trasmessa tardivamente, anche se è stata correttamente contabilizza l’Iva nel periodo in cui è divenuta esigibile, costituisce violazione formale, e, per tale motivo, si applicheranno sanzioni da 250 a 2.000 euro per ciascuna operazione tardivamente documentata.

L’interpello del contribuente

L’istante chiede all’agenzia delle entrate quanto segue:

Premettendo che ai sensi dell’articolo 21, comma 4, primo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica, 26 ottobre 1972, n. 633 (decreto IVA), la fattura deve essere emessa, e trasmessa tramite SDI, entro 12 giorni dall’effettuazione dell’operazione, quale sanzione sarebbe applicabile in caso di violazione di questo precetto?

La risposta dell’ADE

Nel caso in esame, si è in presenza di una “fattura che documenta più prestazioni rese nel mese”, il cui momento impositivo coincide con l’emissione della fattura stessa.

La fattura va, quindi, trasmessa allo SdI entro dodici giorni dall’effettuazione dell’operazione, momento che coincide con la data riportata sulla stessa fattura.

Ad esempio: nel caso di prestazioni eseguite dal 1° al 31 ottobre 2019, la fattura datata 31 ottobre 2019, con pagamento “30 giorni data fattura fine mese”, andava trasmessa entro il 12 novembre 2019 (dodicesimo giorno successivo).

Per l’Agenzia delle Entrate: la mancata emissione della fattura entro dodici giorni dall’effettuazione dell’operazione, cui va equiparata la tardività di tale adempimento derivante dalla non tempestiva trasmissione allo SdI, comporta l’applicazione delle sanzioni di cui al comma 1 dell’articolo 6 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, ossia, per ciascuna violazione:

  • Fra il novanta e il centoottanta per cento dell’imposta relativa all’imponibile non correttamente documentato” con un minimo di 500 euro (comma 1, primo periodo e comma 4)”;
  • Da euro 250 a euro 2.000 quando la violazione non ha inciso sulla corretta liquidazione del tributo” (comma 1, ultimo periodo)”.

Nel caso in esame, pur se l’iva viene correttamente dichiarata, potranno essere applicate sanzioni da 250 a 2.000 euro per tardiva trasmissione della fattura stessa.

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