La fattura è elettronica quando il documento viene emesso e accettato in formato digitale, e sia autentica, integra e leggibile. Sono queste le caratteristiche della fatturazione elettronica secondo quanto disposto dall’Agenzia delle entrate con la circolare n. 18/E del 24 giugno 2014. Con il documento di prassi, l’Amministrazione finanziaria fornisce indicazioni generali sulla fatturazione elettronica. Eccole in sintesi.
Requisiti fattura elettronica
I requisiti che una fattura elettronica riguardano sono:
- trasmissione del documento, la ricezione e l’accettazione che devono avvenire sempre in formato digitale(Non è elettronica quindi la fattura creata tramite software di contabilità o di elaborazione testi arrivata però cartacea a destinazione, mentre lo è quella compilata sul blocchetto in un primo momento e poi spedita e ricevuta tramite canali elettronici, ad esempio, viae-mail. A mettere il sigillo sulla validità dell’operazione non occorre un accordo formale tra le parti, ma assume rilievo il comportamento concludente del cessionario o committente);
- autenticità dell’origine (assicura l’identità del fornitore/prestatore o dell’emittente della fattura. Eì il soggetto passivo cessionario/committente che deve garantire eventualmente con altre modalità, tale requisito)
- integrità del contenuto (la certezza che i dati inseriti non abbiano subito alterazioni. Responsabili del controllo sono sia l’emittente sia il destinatario della fattura, che possono decidere di adempiere l’obbligo congiuntamente o in autonomia, scegliendo anche procedure diverse di verifica)
- leggibilità (attraverso la quale si assicura che il documento elettronico possa essere prontamente disponibile e “leggibile per l’uomo” (ovvero possa essere visibile su schermo o tramite stampa in caso di controllo) per tutto il periodo della sua conservazione e che sia possibile verificare la corrispondenza delle informazioni in esso contenute rispetto ai dati inseriti nel file originario. A garantire tale requisito non basta la firma elettronica o la trasmissione telematica anche se sta al contribuente scegliere la procedura più idonea).
Le procedure possibili e adottabili per garantire il rispetto dei requisiti di autenticità dell’origine e integrità del contenuto della fattura elettronica sono.
- firma elettronica qualificata o digitale dell’emittente
- sistemi di trasmissione Edi (Eletronic data interchange),
- sistemi di controllo di gestione che assicurino un collegamento affidabile tra la fattura e la cessione di beni o la prestazione di servizi a essa riferibile
- altre tecnologie ritenute adeguate dal soggetto passivo.
Fattura differita e semplificata
Nella circolare del 24 giugno 2014, l’Agenzia risponde anche ad una serie di quesiti posti dai contribuenti in merito alla fattura, differita e a quella semplificata.