Il contribuente partita IVA che, pur non essendo forfettario, emette fattura al committente senza indicarvi IVA e ritenuta d’acconto resta l’unico responsabile dell’errore. E sarà lui stesso a dover attivarsi per correggere l’errore commesso.
Lo ha detto l’Agenzia delle Entrate in risposta ad apposita istanza di interpello.
In pratica, un contribuente (libero professionista) ha emesso fattura applicando le regole del regime forfettario e indicando nella fattura stessa la dicitura che richiama questa cosa. In realtà non poteva farlo in quanto non ha i requisiti per essere in questo regime.
Il regime forfettario è senza ritenuta
Il contribuente con partita IVA, libero professionista, se è nel regime “ordinario”, applica nelle fatture che emette verso il committente:
- la rivalsa IVA;
- la ritenuta d’acconto del 20%.
La ritenuta d’acconto, poi deve essere versata dal committente entro il 16 del mese successivo a quello del pagamento della fattura stessa.
Il committente, inoltre dovrà anche fare altri due adempimenti. Ossia, invio al fisco della certificazione unica e consegna del modello anche al professionista che ha emesso la fattura. C’è altresì da inserire le ritenute nel Modello 770.
Se, il professionista, è in forfettario, invece, data la particolarità di questo regime, quando emette fattura la emette senza IVA e senza ritenuta d’acconto. In questo caso, dunque, il committente che riceve la fattura non dovrà poi preoccuparsi di versare nessuna ritenuta.
Come correggere la fattura che non doveva essere forfettaria
Detto ciò, venendo al quesito posto all’Agenzia delle Entrate, quest’ultima affronta la questione nella Risposta n. 245/E del 2023.
L’Amministrazione finanziaria esonera da qualsiasi responsabilità il committente quando riceve una fattura regolare in cui è riportata la dicitura specifica del regime forfettario. Quindi, questi non sarà assolutamente sanzionabile a fronte di una fattura ricevuta da un soggetto che dice di essere forfettario quando in realtà non lo è.
Il committente non dovrà pagare alcuna sanzione per omesso versamento della ritenuta. Il contribuente (professionista), invece, dovrà aggiustare la propria posizione emettendo una nota di variazione a rettifica o storno della precedente fattura. Una nota di variazione che dovrà integrare con l’IVA e ritenuta d’acconto, quindi, la precedente fattura.
Solo a questo punto il committente dovrà versare la ritenuta e la dovrà versare con interessi ma non con sanzioni.
La risposta dell’Agenzia Entrate è anche occasione per ricordare come il regime forfettario ha subito delle modifiche ad opera della Legge di Bilancio 2023. In particolare è innalzata da 65.000 euro a 85.000 euro la soglia di ricavi/compensi annui da non superare per stare nel regime.
Inoltre la stessa Manovra ha anche stabilito che si esce immediatamente dal regime (quindi non dal periodo d’imposta successivo) se si superano 100.000 euro di ricavi/compensi annui.
Trovi qui il questionario per sapere se puoi essere forfettario nel 2023.