Possono farsi rientrare nel superbonus del 110% anche le fatture di spesa di giugno 2020 o precedenti ma pagate dal 1° luglio 2020 sempreché trattasi di interventi che danno diritto al predetto beneficio. Non si tratta di un chiarimento diretto dell’Agenzia delle Entrate ma lo si può evincere “implicitamente” da quanto riportato nella Guida predisposta sull’argomento da parte della stessa Amministrazione finanziaria.
Superbonus 110%: un riepilogo degli interventi agevolabili
In sintesi vogliamo ricordare che è stato il decreto Rilancio (art. 119) ad introdurre una detrazione fiscale del 110% per le spese sostenute, dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021, a fronte di interventi di isolamento termico sugli involucri degli edifici esistenti; sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale sulle parti comuni degli edifici esistenti; sostituzione di impianti di climatizzazione invernale sugli edifici unifamiliari o sulle unità immobiliari di edifici plurifamiliari funzionalmente indipendenti; interventi antisismici.
La detrazione può applicarsi, a condizione che siano eseguiti congiuntamente ad uno o più dei predetti lavori (definiti “trainanti”) anche ai seguenti (definiti “trainati”) lavori: interventi di efficientamento energetico (sostituzione infissi, installazione parquet; ecc.); installazione di impianti solari fotovoltaici; installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici.
Si tenga presente che resta ferma la necessità dell’approvazione a maggioranza dell’assemblea condominiale per la realizzazione dei lavori in condominio.
Lavori iniziati prima di luglio 2020: superbonus 110% o ecobonus?
Il superbonus 110% può essere goduto come detrazione fiscale in 5 quote annuali di pari importo. Tuttavia, il contribuente, può decidere di optare per la cessione del credito o per lo sconto diretto in fattura (l’impresa che esegue i lavori può o non può, ovviamente, accordare la scelta).
Detto ciò, potrebbe accadere che un contribuente a giugno scorso aveva già avviato dei lavori, come ad esempio, la realizzazione del cappotto termico sulla sua abitazione. Si tratta, questo, di un intervento di riqualificazione energetica, la cui spesa, se sostenuta dal 1° luglio 2020 darebbe diritto al superbonus del 110% mentre se sostenuta prima di tale data darebbe diritto al più comune “ecobonus” (50% o 65%) da ripartire in 10 quote annuali di uguale importo.
Come individuare la corretta aliquota di detrazione da applicare?
La domanda che ci si pone, dunque, è come fare ad individuare la corretta aliquota di detrazione applicabile visto che il superbonus 110% spetta per le spese fatte dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021.
La questione è chiarita dall’Agenzia delle Entrate nella menzionata guida, in cui si legge espressamente quanto segue:
“Indipendentemente dalla data di avvio degli interventi cui le spese si riferiscono, in linea con la prassi in materia, per l’applicazione dell’aliquota corretta occorre fare riferimento:
-
alla data dell’effettivo pagamento (criterio di cassa) per le persone fisiche, gli esercenti arti e professioni e gli enti non commerciali;
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alla data di ultimazione della prestazione, indipendentemente dalla data dei pagamenti, per le imprese individuali, le società e gli enti commerciali (criterio di competenza)”.
In applicazione del suddetto principio, dunque, se ad esempio un contribuente “persona fisica” si trovi in possesso di una fattura datata giugno 2020 a fronte della spesa relativa al cappotto termico la quale viene, però, pagata dopo il 30 giugno 2020, l’onere, nel rispetto di tutti i requisiti potrebbe farsi rientrare nel superbonus 110%. Stessa caso dicasi per lavori iniziati prima del 1° luglio 2020 ma fatturati e pagati dal 1° luglio in poi e fino al 31 dicembre 2021. Ricordiamo, infine, che il pagamento della spesa va fatto con bonifico parlante in cui riportare la relativa causale per i lavori agevolati ammessi al bonus 110%.
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