Entro il 31 maggio andava versata l’imposta di bollo sulle fatture elettroniche emesse tramite Sistema di Interscambio, S.d.I, nel primo trimestre 2021. Infatti, il pagamento dell’imposta relativa alle fatture elettroniche emesse nel primo, nel terzo e nel quarto trimestre solare dell’anno di riferimento e’ effettuato entro l’ultimo giorno del secondo mese successivo alla chiusura del trimestre. Il pagamento dell’imposta relativa alle fatture elettroniche emesse nel secondo trimestre solare e’ effettuato entro l’ultimo giorno del terzo mese successivo alla chiusura del trimestre.
Ecco in chiaro come regolarizzare l’omesso o il carente versamento rispetto alla data del 31 maggio.
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Imposta di bollo fatturazione elettronica: come funziona
Il pagamento dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche inviate tramite Sistema di Interscambio (S.d.I.) anche verso la Pubblica Amministrazione, è regolato dal combinato disposto dall’art.12-novies del D.L. 34/2019, decreto Crescita e dell’art.17 del D.L. Fiscale n°124/2019.
Il decreto MEF del 4 dicembre ha fissato le disposizioni attuative delle novità introdotte dai decreti citati. Il decreto è rubricato: modifiche alle modalità di assolvimento dell’imposta di bollo su fatture elettroniche e individuazione delle procedure di recupero dell’imposta di bollo non versata. Tale decreto modifica il precedente decreto MEF del 17 giugno 2014.
Il provvedimento dell’Agenzia delle entrate, Prot. n. 34958, del 4 febbraio scorso ha completato il quadro applicativo delle norme citate, definendo:
- le modalità tecniche per l’effettuazione delle integrazioni delle fatture elettroniche inviate, a decorrere dal 1° gennaio 2021, tramite il Sdi, e
- le modalità telematiche per la messa a disposizione, la consultazione e la variazione dei dati relativi all’imposta di bollo da parte del cedente/prestatore, o dell’intermediario delegato.
L’imposta di bollo sulle fatture elettroniche: la procedura è sul portale fatture e corrispettivi
Il pagamento dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche inviate tramite S.
Sul portale Fatture e corrispettivi il contribuente, anche tramite un intermediario, viene a conoscenza dell’imposta dovuta e può effettuare il versamento indicando il proprio codice IBAN. La procedura è automatizzata, il contribuente può comunque intervenire per modificare il conteggio preparato dall’Agenzia delle entrate, anche sulla base delle fatture per le quale l’imposta andava assolta ma il contribuente non ha provveduto in tal senso.
A tal proposito, l’annotazione di assolvimento dell’imposta di bollo sulla fattura elettronica avviene valorizzando a “SI” il campo “Bollo virtuale” contenuto all’interno del tracciato record della fattura elettronica ( il file XML della fattura).
Elenco A ed elenco B del 1° trimestre
Entrando nello specifico della procedura, i conteggi dell’Agenzia delle entrate si riferiscono a ciascun trimestre.
L’Agenzia delle entrate, per ogni trimestre dell’anno, fornisce al contribuente, nell’area riservata del portale “Fatture e Corrispettivi” due distinti elenchi: uno con gli elementi identificativi delle fatture elettroniche inviate tramite Sdi che già riportano l’assolvimento dell’imposta di bollo, l’altro con gli elementi identificativi delle fatture elettroniche inviate tramite Sdi che non riportano l’assolvimento dell’imposta di bollo ma per le quali l’imposta è dovuta.
I due elenchi sono resi disponibili nel portale “Fatture e Corrispettivi” sul sito dell’Agenzia entro il giorno 15 del mese successivo alla chiusura di ogni trimestre solare.
Nello specifico si parla di elenco A e di elenco B:
- l’elenco A (non modificabile), contenente le fatture elettroniche correttamente assoggettate a bollo (valore “SI” nel campo “Bollo virtuale presente nel file xml della fattura);
- l’elenco B (modificabile), contenente le fattura elettroniche che non riportano assoggettamento a bollo ma che in base ai dati contenuti all’interno della fattura avrebbero dovuto essere assoggettate.
Difatti, nell’elenco B sono riportate le correzioni effettuate dal Fisco.
Per quanto riguarda l’elenco A, viene riportata la lista di fatture elettroniche emesse che contengono il valore “SI” nel campo “Bollo virtuale” presente nel file xml contenente la fattura e trasmesso al Sistema di interscambio.
Per quanto riguarda l’elenco B, viene indicata:
- la lista di fatture elettroniche emesse senza assoggettamento a bollo,
- ma per le quali, secondo il Fisco, il bollo è dovuto.
Può trattarsi di fatture relativa a operazioni non soggette, non imponibili o esenti Iva o con importo totale superiore ad euro 77,47 ecc.
La modifica dell’elenco B
L’elenco B è modificabile più volte. Dal contribuente o da un intermediario per suo conto. Ad esempio il proprio commercialista di fiducia. Laddove si ritenga che le correzioni del Fisco non siano legittime. Possono anche essere aggiunte fatture sfuggite al Fisco per le quali l’imposta andava assolta.
Le correzioni sono ammesse fino all’ultimo giorno del mese successivo alla chiusura del trimestre solare di riferimento. Per le fatture elettroniche riferite alle operazioni effettuate nel secondo trimestre solare dell’anno, le modifiche possono essere effettuate fino al 10 settembre dell’anno di riferimento.
Per il 1° trimestre le modifiche all’elenco B potevano essere effettuate entro il 30 aprile.
Spirato il tempo massimo per effettuare le modiche ritenute opportune, entro il giorno 15 del secondo mese successivo al trimestre solare , è possibile consultare all’interno del portale “Fatture e Corrispettivi” l’importo dell’imposta di bollo dovuta per il trimestre. L’importo evidenziato dall’Agenzia delle entrate terrà conto anche delle modifiche apportate sull’elenco B.
Per il 1° trimestre 2021, il conteggio è stato messo a disposizione del contribuente entro il 15 maggio 2021.
Il versamento dell’imposta di bollo
Entro il 30 maggio andava versata l’imposta di bollo sulle fatture elettroniche emettere tramite S.d.i nel primo trimestre 2021. Infatti, il pagamento dell’imposta relativa alle fatture elettroniche emesse nel primo, nel terzo e nel quarto trimestre solare dell’anno di riferimento e’ effettuato entro l’ultimo giorno del secondo mese successivo alla chiusura del trimestre.
Se l’importo dovuto per il primo trimestre non supera 250 euro, il versamento può essere eseguito entro il 30 settembre. Se l’importo dovuto complessivamente per il primo e secondo trimestre non supera 250 euro, il versamento può essere eseguito entro il 30 novembre.
Dunque, se per il primo trimestre l’imposta di bollo dovuta superava 250 euro, il pagamento doveva essere effettuato entro il 31 maggio.
Il ravvedimento dell’imposta di bollo per il 1° trimestre 2021
Il pagamento dell’imposta di bollo può essere effettuato anche in ravvedimento, ex art.13 del D.lgs 472/1997. Se non abbiamo effettuato il pagamento nei termini ordinari o lo abbiamo fatto in misura carente.
A tal proposito, grazie sempre alla procedura web presente sul portale Fatture e corrispettivi, è possibile conoscere l’importo da pagare in ravvedimento: imposta, sanzione e interessi.
Nello specifico , la sanzione da ravvedere è pari al:
- 30%, se il versamento è eseguito oltre 90 giorni dalla scadenza del termine;
- 15%, se il versamento è eseguito entro 90 giorni dalla scadenza del termine ;
- 1% per ciascun giocondi ritardo se il versamento è eseguito entro 15 giorni dalla scadenza del termine.
Il pagamento può essere effettuato indicando il proprio conto corrente sull’apposita funzionalità web del portale “Fatture e corrispettivi”.
In alternativa, è sempre possibile versare l’imposta di bollo in F24, da presentarsi in modalità telematica.
Per il 1° trimestre dovrà essere utilizzato il codice tributo 2521 – Imposta di bollo sulle fatture elettroniche – primo trimestre.
Se non si paga in ravvedimento
In caso di ritardato, omesso o insufficiente versamento, non sanato neanche in ravvedimento, l’Agenzia delle entrate comunica al contribuente:
- l’imposta,
- la sanzione amministrativa del 30% ridotta ad un terzo e
- gli interessi.
Gli interessi dovuti fino all’ultimo giorno del mese antecedente a quello dell’elaborazione della comunicazione; se il contribuente non provvede al pagamento, in tutto o in parte, delle somme dovute entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione, gli importo dovuti sono iscritti a ruolo.
La comunicazione dell’Agenzia delle entrate è prevista dall’art.12-novies del D.L. 34/2019, decreto Crescita.
Una volta ricevuta tale comunicazione, il contribuente non può più ricorrere al ravvedimento operoso.
Tale ultima indicazione è stata fornita dall’Agenzia delle entrate con la consulenza giuridica n° 14/2020.
A tal proposito si rimanda al nostro approfondimento Bollo virtuale su fatture elettroniche: ultimi chiarimenti sulle sanzioni.