Arriva il tanto atteso chiarimento dell’Agenzia delle entrate sull’obbligo di fatturazione elettronica per i contribuenti in regime forfettario. Soggetti rispetto ai quali, il DL 36/2022, c.d. decreto PNRR, ha introdotto l’obbligo di fatturazione elettronica a partire dal 1° luglio 2022, per le operazioni poste in essere da tale data in avanti. Per come è scritta la norma, la stessa, lasciava spazio a diverse interpretazioni. In particolare, il decreto citato prevedeva testualmente che l’obbligo ““si applica a partire dal 1° luglio 2022 per i soggetti che nell’anno precedente abbiano conseguito ricavi ovvero percepito compensi, ragguagliati ad anno, superiori a euro 25.000, e a partire dal 1° gennaio 2024 per i restanti soggetti.
Da qui, considerato il generico riferimento all’anno precedente, non era chiaro se la soglia di 25.000 euro andasse verificata di anno in anno o il solo fatto che nel 2021 non fosse stata superata, permetteva di continuare a fatturare in maniera cartacea fino al 31 dicembre 2023.
Era ragionevole pensare che la soglia di 25.000 euro andasse verificata di anno in anno. Se superata nell’anno N, l’obbligo sarebbe decorso dall’anno successivo n+1, dunque anche prima del 1° gennaio 2024. Data, quest’ultima, a partire dalla quale l’obbligo sarà valevole per tutti i forfettari, indipendentemente dal monte ricavi-compensi.
Proprio per chiarire tale aspetto, l’Agenzia delle Entrate ha pubblicato una nuova FAQ, con la quale chiarisce meglio la portata della novità del decreto PNRR.
La fattura elettronica anche per il regime forfettario
Da luglio 2022, grazie alle previsioni di cui all’art.18 del DL 36/2022, decreto PNRR, sono tenuti a fatturare in maniera elettronica tramite “sistema di interscambio” S.d.I.:
- i contribuenti in regime forfettario (articolo 1, commi da 54 a 89, legge 190/2014);
- i contribuenti in “regime di vantaggio” (articolo 27, commi 1 e 2, Dl 98/2011);
- soggetti passivi (associazioni sportive dilettantistiche ed enti del terzo settore) che hanno esercitato l’opzione per l’applicazione del regime speciale ai fini dell’Iva e delle imposte sui redditi (articoli 1 e 2, legge 398/1991).
Per quest’ultimi soggetti, l’esonero fino al 1° luglio 2022, era subordinato al fatto che nel periodo d’imposta precedente avessero conseguito dall’esercizio di attività commerciali proventi per un importo non superiore a 65mila euro.
Il chiarimento dell’Agenzia delle entrate. Rilevano i ricavi 2021
Come accennato in premessa, l’impostazione del citato art.18 lasciava spazio a diverse interpretazioni.
Questo perché testualmente, l’articolo citato, nello stabilire l’obbligo di fatturazione elettronica dal 1° luglio in avanti, dispone che:
La disposizione di cui al comma 2 si applica a partire dal 1° luglio 2022 per i soggetti che nell’anno precedente abbiano conseguito ricavi ovvero percepito compensi, ragguagliati ad anno, superiori a euro 25.000, e a partire dal 1° gennaio 2024 per i restanti soggetti.
Da qui, l’obbligo di fattura elettronica decorre:
- dal 1° luglio 2022 o
- dal 1° gennaio 2024 per le partite Iva che nell’anno precedente hanno conseguito ricavi o percepito compensi, ragguagliati ad anno, non superiori a 25mila euro.
Diversi addetti ai lavori, fin da subito, hanno posto l’accento sulla scarsa precisione della norma. Infatti, il dubbio era se il limite di 25.000 euro dovesse essere verificato dal contribuente anno per anno. Oppure se il mancato superamento della soglia di ricavi/compensi di 25.000 nel 2021 dava via libera alla fatturazione cartacea fino al 31 dicembre 2023.
Ebbene, proprio per meglio chiarire la portata della norma, con una specifica FAQ, l’Agenzia delle entrate ha comunicato quanto segue:
La norma citata prevede che l’obbligo di fatturazione elettronica per i soggetti precedentemente esclusi “si applica a partire dal 1° luglio 2022 per i soggetti che nell’anno precedente abbiano conseguito ricavi ovvero percepito compensi, ragguagliati ad anno, superiori a euro 25.000, e a partire dal 1° gennaio 2024 per i restanti soggetti.
” Pertanto, come precisato anche dalla circolare 26/E del 2022, solo per i contribuenti che nell’anno 2021 hanno conseguito ricavi o compensi, ragguagliati ad anno, superiori a 25.000 è entrato in vigore dal 1° luglio 2022 l’obbligo di fatturazione elettronica. Per tutti gli altri soggetti forfettari l’obbligo decorrerà dal 1° gennaio 2024, indipendentemente dai ricavi/compensi conseguiti nel 2022.
In sintesi, per essere esonerati dalla fattura elettronica fino al 31 dicembre 2023, è sufficiente verificare i ricavi/compensi 2021. Se questi, rapportati ai mesi di attività nell’anno, non sono superiori a 25.000 euro, il contribuente in regime forfettario (o in regime di vantaggio) potrà continuare a fatturare in maniera cartacea. L’obbligo di fatturazione elettronica dovrà essere rispettato dal 1° gennaio 2024.
Dunque, finalmente l’Agenzia delle Entrate fa chiarezza sulla portata della novità, fortunatamente prima dell’inizio del periodo d’imposta 2023.