Per i contribuenti che agiscono in regime forfettario, tra le semplificazioni di cui godono rientra l’esonero dall’obbligo di fattura elettronica. Questi, infatti, ad oggi, a differenza delle altre partite Iva, possono ancora emettere fattura cartacea.
Per i forfettari, dunque, la fatturazione elettronica resta una facoltà e non un obbligo. Ma cosa succede se a chiedere la fattura elettronica è il cliente? Il forfettario è obbligato ad emetterla elettronicamente o può rifiutarsi ed emetterla quindi, in carta?
Le semplificazioni per i forfettari
Le partite Iva che operano nel forfettario, godono di una serie di semplificazioni ai fini Iva e delle imposte sul reddito.
I contribuenti che applicano il regime forfetario
- non addebitano l’Iva in fattura ai propri clienti né detraggono l’imposta assolta sugli acquisti
- sono esonerati dagli obblighi di liquidazione e versamento dell’imposta e di presentazione della dichiarazione annuale
- non sono tenuti a registrare le fatture emesse, i corrispettivi e gli acquisti
- non devono applicare le disposizioni relative all’obbligo di fatturazione elettronica (tranne il caso in cui destinatario della fattura sia la pubblica amministrazione). Tuttavia, a favore dei contribuenti che, pur essendo in regime forfetario, hanno un fatturato annuo costituito esclusivamente da fatture elettroniche, è previsto un regime premiale
- sono esonerati dagli obblighi di registrazione e tenuta delle scritture contabili, fermo restando l’obbligo di tenere e conservare i registri previsti da disposizioni diverse da quelle tributarie
- sono esclusi dall’applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA)
- non devono operare le ritenute alla fonte, ad eccezione di quelle sui redditi di lavoro dipendente e sui redditi ad essi assimilati (nella dichiarazione dei redditi, devono però indicare il codice fiscale di chi ha percepito redditi per i quali non è stata operata la ritenuta e l’ammontare degli stessi)
- non sono soggetti a ritenuta d’acconto in relazione ai ricavi o compensi percepiti. A tal fine, devono rilasciare un’apposita dichiarazione al sostituto per attestare che si tratta di reddito soggetto a imposta sostitutiva.
Gli obblighi dei forfettari: la gestione della fattura elettronica
Restano fermi, invece, anche in capo ai contribuenti forfettari i seguenti adempimenti:
- numerazione e conservazione delle fatture di acquisto e delle bollette doganali
- certificazione dei corrispettivi
- integrazione delle fatture, per le operazioni di cui risultano debitori di imposta, con indicazione dell’aliquota e della relativa Iva, che deve essere versata entro il giorno 16 del mese successivo a quello di effettuazione delle operazioni, senza diritto a detrazione
- fatturazione elettronica nei confronti della Pubblica amministrazione.
Il forfettario, quindi, è sempre obbligato a certificare i corrispettivi.
Detto ciò, non c’è nessuna norma che obbliga il forfettario ad emettere fattura in modalità elettronica e ciò nemmeno laddove la richiesta pervenga direttamente dal cliente. Il forfettario può, dunque, rifiutarsi limitandosi ad emettere quella cartacea.
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