A partire dal 20 marzo cambiano le regole per l’adesione al servizio di consultazione delle fatture elettroniche da parte dei privati, consumatori finali. A partire dalla stessa data sarà anche possibile comunicare, in via facoltativa, l’indirizzo PEC al quale ricevere le fatture elettroniche. Tale ultima possibilità riguarderà gli enti non commerciali.
Le novità sono contenute in un nuovo provvedimento dell’Agenzia delle entrate pubblicato in data 11 marzo che tiene conto dell’intervento in materia di fatturazione elettronica contenute nel DL 145/2023, c.
Vediamo nello specifico quali sono le novità approvate con il provvedimento dell’11 marzo.
La fatturazione elettronica verso privati. Un cenno
Prima di entrare nello specifico delle novità di cui al provvedimento approvato ieri, è bene tenere a mente quali sono le peculiarità della fatturazione B2C; dunque facciamo riferimento alle operazioni commerciali o prestazioni di servizi nelle quali una parte coincide con il consumatore finale. Tanto per fare un esempio, il privato si reca dal meccanico e al momento del pagamento richiede l’emissione della fattura.
In tali casi il consumatore finale che chiede la fattura:
- non è obbligato a riceverla elettronicamente;
- non è obbligato ad avere e a fornire un indirizzo PEC all’esercente da cui acquista il bene o il servizio.
Facendo sempre attenzione ai possibili intrecci tra fattura e “scontrino”.
L’esercente tuttavia deve emettere la fattura in formato elettronico tramite il Sistema di Interscambio (S.D.I.) e ne rilascia una copia cartacea al cliente (anche pdf tramite e-mail ordinaria). Salvo che il cliente non rinunci a tale copia.
“La copia è perfettamente valida e non c’è alcun obbligo ad acquisire e gestire la fattura elettronica da parte del cliente”(Fonte portale Agenza delle entrate”).
Attenzione però, in ipotesi di controlli formali. ex art.36-ter, DPR 600/1973, in caso di discordanza nei contenuti fra fattura elettronica e copia cartacea della stessa: salvo prova contraria, sono validi quelli della fattura digitale.
Fatturazione elettronica verso privati. Dal 20 marzo nuove regole (provvedimento Agenzia delle entrate)
Fatta tale doverosa ricostruzione, veniamo alle novità approvate ieri con il nuovo provvedimento sulla fatturazione verso privati.
Prima del DL 145/2023, il cessionario/committente consumatore finale ovvero il soggetto, diverso da persona fisica, non titolare di partita IVA, accedeva al servizio di consultazione delle fatture elettroniche offerto gratuitamente dall’Agenzia delle entrate solo previa espressa adesione.
Con il decreto citato viene eliminata la previsione di una preventiva adesione.
Cosicché, in base al nuovo provvedimento, fermo restando che l’Agenzia delle entrate può memorizzare i file delle fatture elettroniche fino al 31 dicembre dell’ottavo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione di riferimento:
- tutti i contribuenti, operatori economici, persone fisiche o soggetti diversi da persone fisiche non titolari di partita Iva,
- avranno la possibilità di avvalersi del servizio di consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche e dei loro duplicati informatici più agilmente, senza la necessità di sottoscrivere un accordo di servizio.
I documenti elettronici rimarranno disponibili in consultazione fino al 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di ricezione dei documenti fiscali da parte del Sistema di interscambio.
Nei fatti sarà possibile consultare le proprie fatture elettroniche che rientrano in questo arco temporale e non solo quelle registrate dall’Agenzia successivamente alla data di adesione.
Un’ulteriore novità introdotta dal provvedimento è l’estensione agli enti non commerciali del servizio, già attivo per i titolari di partita Iva, di registrazione dell’indirizzo telematico, che consente di indicare l’indirizzo presso il quale intendono ricevere le proprie fatture indipendentemente dalle opzioni di compilazione del campo “CodiceDestinatario”.
Riassumendo
- L’Agenzia delle entrate ha adottato un nuovo provvedimento in materia di fatturazione B2C;
- anche i consumatori finali potranno sfruttare il servizio di consultazione senza un’espressa adesione;
- i documenti elettronici completi rimarranno disponibili in consultazione fino al 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di ricezione.