Come può rimediare il professionista che in assenza dei requisiti previsti per legge, applica erroneamente il regime forfetario ed emette fattura senza Iva e senza indicazione della ritenuta? Chi è il responsabile per il mancato versamento delle ritenute? Il professionista o il committente?
A queste domande ha risposto l’Agenzia delle entrate con la risposta n° 245 pubblicata ieri.
La riposta n°245/2023
Il caso analizzato dall’Agenzia delle entrate è il seguente:
Un professionista ha fatturato in regime forfettario sia nel 2021 che nel 2022, accorgendosi successivamente di non avere i requisiti per stare nel regime agevolato.
Dunque, da qui si chiede come possa rimediare alla situazione, pur evidenziando il fatto che è stato indotto all’errore sulla base delle dichiarazioni fatte dal professionista.
Il parere dell’Agenzia delle entrate
Ebbene innanzitutto, l’Agenzia delle entrate si concentra sulla correzione delle fatture da parte del professionista che ha applicato il regime forfettario senza averne diritto.
Gli errori circa l’emissione delle fatture senza Iva e senza ritenute possono esser così sanati:
- emettendo e trasmettendo al committente delle note di variazione in aumento, ex articolo 26, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 (di seguito decreto IVA), al fine di integrare le fatture originarie con l’IVA di rivalsa (da versare all’erario) e indicare la ritenuta d’acconto;
- emettendo e trasmettendo al committente delle note di variazione in diminuzione, ex dell’articolo 26, commi 2 e 3, del decreto IVA, a storno delle fatture originarie ed emettendo nuove fatture, in sostituzione delle precedenti, al fine di addebitare l’IVA di rivalsa (da versare all’erario) ed indicare la ritenuta d’acconto
Detto ciò, con riguardo ai compensi fatturati nel 2021 e nel 2022 in regime forfetario e corrisposti nel 2022, per i quali il collaboratore/sostituito dovrebbe aver già emesso note di credito a storno delle predette fatture, e riemesso fatture in regime ordinario (con esposizione di IVA e ritenuta d’acconto), il committente deve operare, seppur tardivamente, le ritenute d’acconto, e versarle con la maggiorazione a titolo di interesse, nonchè:
- rilasciare la certificazione unica per il 2022 e
- presentare il Modello 770/2023 indicando i dati corretti.
Sulla responsabilità, l’Agenzia delle entrate non ha dubbi.
In particolare:
Con specifico riferimento alle sanzioni ferme restando quelle applicabili al collaboratore/sostituito per l’errata fatturazione e tardiva liquidazione e versamento dell’IVA dovuta si ritiene che il medesimo sia, altresì, responsabile delle sanzioni per le ritenute non operate e non versate o versate tardivamente, conseguenti all’errata richiesta di disapplicazione delle medesime. In tale evenienza, infatti, la responsabilità del collaboratore/sostituito non può essere esclusa (Cfr. Cass. 16 giugno 2006, n. 14033; Id., 2 aprile 2003, n. 5020; Id., 11 agosto 2000, n. 10613), essendo responsabile per effetto dell’errata dichiarazione rilasciata della violazione in cui è incorso l’istante/sostituto, rispetto al quale, invece, sembra potersi applicare quanto disposto dall’articolo 6 del d.lgs. n. 472 del 1997, «1. Se la violazione è conseguenza di errore sul fatto, l’agente non è responsabile quando l’errore non è determinato da colpa. […]».
Conclusioni
Sempre sulle responsabilità, il committente se he agito con la normale diligenza ma non è riuscito comunque a rilevare che il collaboratore/sostituito era privo dei requisiti peraltro dal medesimo attestati con una specifica dichiarazione per applicare il regime forfettario (circostanze non verificabili in sede di interpello), non può essere ritenuto responsabile.
Dunque, non dovrà pagare le sanzioni per omessa o tardiva esecuzione e versamento delle ritenute, trasmissione delle Certificazioni Uniche e Modello 770 con dati errati.