L’introduzione dell’obbligo di fattura elettronica in capo ai contribuenti forfettari non farà venire meno l’obbligo di pagamento dell’imposta di bollo sulle fatture.
Come dovrà essere assolta l’imposta? Varranno le regole generali previste per i contribuenti per i quali l’obbligo di fattura elettronica è già in essere?
Ecco cosa c’è da sapere.
Il pagamento dell’imposta di bollo. Le regole per i forfettari
I contribuenti in regime forfettario non addebitano l’Iva in rivalsa né esercitano il diritto alla detrazione dell’imposta assolta, dovuta o addebitata sugli acquisti.
Le fatture emesse non devono, pertanto, recare l’addebito dell’imposta.
Per le fatture cartacee di importo superiore a 77,47 euro, il contribuente in regime forfettario può applica materialmente la marca da bollo da 2 euro. Fatta salva la modalità di pagamento virtuale.
Sul pagamento del bollo, l’articolo 13, comma 1, della tariffa, parte prima, allegata al decreto del Presidente della Repubblica n. 642 del 1972, prevede l’applicazione dell’imposta di bollo nella misura di 2 euro per ogni esemplare, per le:
fatture, note, conti e simili documenti, recanti addebitamenti o accreditamenti […], ricevute e quietanze rilasciate dal creditore, o da altri per suo conto, a liberazione totale o parziale di una obbligazione pecuniaria”. In applicazione della nota 2 lettera a), in calce al predetto articolo, inoltre, l’imposta non è dovuta “quando la somma non supera lire 150.000 (euro 77,47)”.
L’imposta di bollo di 2€ sulle fatture può essere assolta:
- mediante contrassegno (per le sole fatture cartacee);
- con le modalità virtuali (tanto per le fatture cartacee quanto per quelle emesse con sistemi elettronici);
- con le modalità individuate dall’articolo 6 del Dm 2014 (per le fatture elettroniche emesse attraverso lo Sdi;
A tal proposito si veda la consulenza giuridica, Agenzia delle entrate, n° 910/2020.
Dalla fattura cartacea a quella elettronica. Come si pagherà l’imposta di bollo?
Appena diventerà operativo l’obbligo di fattura elettronica, sarà lecito chiedersi come dovrà essere pagata l’imposta di bollo.
Ebbene, anche per i contribuenti in regime forfettario, il pagamento potrà essere effettuato grazie all’apposita funzionalità web del portale “Fatture e corrispettivi”. Sarà possibile indicare l’Iban corrispondente al proprio conto corrente. In tal modo verrà addebitata l’imposta di bollo.
E’ sempre possibile versare l’importo dovuto con l’F24.
Si veda a tal fine il decreto MEF del 4 dicembre 2020 ” modifiche alle modalità di assolvimento dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche e individuazione delle procedure di recupero dell’imposta di bollo non versata”, intervenuto sul precedente decreto MEF del 17 giugno 2014.
Le fatture elettroniche per le quali è obbligatorio l’assolvimento dell’imposta di bollo devono riportare specifica annotazione di assolvimento dell’imposta ai sensi del Dm 17 giugno 2014.
Nella predisposizione della fattura elettronica deve essere fleggata l’apposita casella di compilazione.