L’estate è ormai al tramonto ma il periodo caldo rischia di protrarsi ancora per qualche settimana. E non solo in fatto di temperature afose. In ballo, infatti, ci sono le scadenze fiscali. Anche per coloro che emettono fatture elettroniche.
Anzi, proprio per costoro sono intervenute alcune novità rilevanti nel corso degli ultimi mesi, tanto che le date di versamento del bollo relativo alle nuove fatturazioni sono state quasi del tutto ri-calendarizzate. Il tutto secondo i dettami del decreto legge Semplificazioni, che consentirà inoltre di ottenere una deroga sulla data di versamento in caso di importi al di sotto dei 5 mila euro.
Va ricordato che, nonostante la connotazione di obbligatorietà, il pagamento del bollo non prevede l’applicazione di penalità, quali sanzioni o interessi. I termini di pagamento non sono variati. Ad esempio, per l’imposta sulle fatture relative al primo trimestre, la scadenza è fissata alla fine di quello successivo ma solo se l’importo dovuto fosse superiore a 5 mila euro. In pratica, il versamento è riservato alle fatturazioni più imponenti. Come specificato dalla circolare n. 14/E emessa dall’Agenzia delle Entrate il 17 giugno 2019, le fatture trasmesse regolarmente al Sistema di Interscambio (SdI) saranno censite dal sistema stesso. Sempre che queste contengano l’apposita dicitura relativa all’imposta. Sarà quindi a cura dell’ente il calcolo e la predisposizione dell’F24 precompilato con l’importo da versare.
Fatture elettroniche, le novità del dl Semplificazioni: ecco il nuovo scadenzario
Stando alle normative previste, qualora fosse effettivamente l’AdE a provvedere al calcolo dell’importo, l’unica scadenza alla quale il contribuente dovrà attenersi sarà quella indicata dall’F24 ricevuto.
Le modifiche introdotte nel 2021, hanno comunque rivisto alcuni dettagli. Ad esempio, per le fatture emesse nel corso del primo, terzo e quarto trimestre, il versamento dovrà avvenire entro l’ultimo giorno del secondo mese seguente alla chiusura del secondo trimestre. Quindi, le date sarebbero sostanzialmente tre: 31 maggio, 30 novembre e 28 febbraio.
Per il 2023, sono subentrate ulteriori variazioni che, tuttavia, non hanno modificato, nella sostanza, le suddette procedure. Nella fattispecie, a variare è essenzialmente, come detto, il tetto di fatturazione massimo che consente la dilazione del pagamento. Il calendario prevede dunque una scadenza al 31 maggio 2023 per le imposte superiori a 5 mila euro nel primo trimestre. E, successivamente:
- 30 settembre 2023: imposta inferiore a 5 mila euro;
- 30 settembre 2023: imposta di bollo del secondo trimestre;
- 30 novembre 2023: primo e secondo trimestre inferiore a 5 mila euro;
- 30 novembre 2023: imposta del terzo trimestre;
- 28 febbraio 2024: imposta di bollo del quarto trimestre.
Chiaramente, il calcolo dell’imposta sarà effettuato solo sulle fatture elettroniche emesse e in base alla documentazione trasmessa al SdI.
Riassumendo…
- Il pagamento dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche è stato modificato, nella sua calendarizzazione, dagli interventi del 2023;
- l’unica modifica riguarda il tetto massimo delle fatture che consentono lo slittamento del pagamento: da 250 a 5 mila euro;
- i pagamenti annuali unici saranno calcolati dall’Agenzia delle Entrate e richiesti tramite F24.