Ancora qualche giorno di tempo per la scadenza delle fatture elettroniche di maggio. I titolari di partita iva potranno inoltrare al fisco le e-fatture entro lunedì 17 giugno senza sanzioni né interessi, in deroga alla scadenza ordinaria prevista dalla legge entro il 10 del mese successivo a quello di competenza e coincidente con la dichiarazione IVA. Si tratta dell’ultimo mese del 2019 rientrante nel periodo di transizione previsto dalla legge di bilancio, poi da luglio la scadenza per la presentazione.
Cosa cambia dal 1 luglio
Da luglio le fatture elettroniche potranno essere presentate entro 12 giorni dalla chiusura mensile di competenza.
Le sanzioni in caso di ritardo
La sanzione per chi tardasse a inviare al fisco la fattura elettronica è pari a 50 euro (sanzione ridotta rispetto a 250 euro previsti dal dlgs 471/1997) a cui va aggiunto il ravvedimento operoso, che consente di pagare un nono del minimo per la regolarizzazione che avviene entro 90 giorni. Si arriva così al calcolo di 5,56 euro a fattura. Il relativo codice tributo per il versamento in F24 è 1991 (interessi sul ravvedimento IVA). Ciò costituisce solo la parte che riguarda il ritardo della trasmissione della fattura e non anche la liquidazione dell’IVA per la quale la sanzione ammonta al 30% dell’importo.
Al via anche lo scontrino elettronico
Dal 1 luglio 2019 entra in vigore la legge che introduce l’obbligo anche dello scontrino elettronico per tutti coloro che vendono merce al dettaglio. La rivoluzione digitale fiscale fortemente voluta dal governo Conte produrrà quindi risparmi ed effetti anche sulla lotta all’evasione fiscale visto che l’emissione delle ricevute sarà registrata in tempo reale anche negli archivi del fisco.
Come funzione
Lo scontrino elettronico interesserà dal 1 luglio solo i commercianti che fatturano oltre 400 mila euro all’anno, in particolar modo la grande distribuzione, e che sono in tutto circa 260 mila esercenti. Dal prossimo anno, però, la misura interesserà tutti i commercianti, senza alcun tetto. Ma in cosa consiste lo scontrino elettronico? Nello specifico, per il consumatore non cambia nulla, se non che all’atto del pagamento non riceverà più lo scontrino fiscale cartaceo ma solo un documento riepilogativo che attesta la spesa effettuata. Il commerciante, invece, si dovrà dotare di nuovi registratori di cassa che comunicheranno in tempo reale tutte i dati fatturati all’Agenzia delle Entrate.