Ferie aziendali è il datore di lavoro che generalmente decide il periodo da utilizzare per le ferie, tenendo conto delle esigenze dell’impresa e gli interessi del lavoratore, secondo quanto previsto dall’articolo 2109 del codice civile. La legge per tutelare i diritti del lavoratore, pone dei vincoli sulla determinazione del periodo di ferie.
Ferie aziendali: quattro settimane all’anno
L’art. 2109 del codice civile, stabilisce che le ferie devono essere possibilmente continuative, per poter consentire al lavoratore il giusto riposo dal lavoro.
- due settimane consecutive, devono essere godute durante l’anno di maturazione delle ferie stesse;
- le restanti due settimane nei 18 mesi successivi al termine dell’anno di maturazione.
Se le esigenze produttive dell’azienda lo richiedono, il datore di lavoro e il lavoratore possono anche decidere più periodi di ferie separati, secondo quanto è specificato nei contratti collettivi di lavoro.
Le ferie aziendali non sono uguali per tutti
Il decreto legislativo n. 66 dell’ 8 aprile 2003, detta che le ferie non godute non possono essere monetizzate.
Le ferie non possono essere convertite in denaro. Una eccezione interessa i casi di cessazione dal lavoro, in questi casi le ferie non sfruttate vengono liquidate nel TFR (trattamento di fine rapporto). Inoltre la legge stabilisce che il periodo di ferie di cui un lavoratore può usufruire non può essere inferiore a quattro settimane.
I diritto alle ferie retribuite è riconosciuto dal Codice Civile e dalla Costituzione. L’art. 36, stabilisce che il lavoratore “ha diritto a ferie annuali retribuite e non può rinunciarvi”.
Ma questo diritto non è uguale per tutti, i dirigenti sono gli unici lavoratori dipendenti che possono rinunciare volontariamente alle ferie. Lo ha stabilito la Cassazione considerando la grande autonomia di cui dispongono per organizzare il loro lavoro.