Ferie negate e festività soppresse in busta paga, cosa fare?

Ferie negate e festività soppresse in busta paga, non vi vengono riconosciute, cosa posso fare? Quali sono i miei diritti? | La Redazione risponde.
7 anni fa
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Ferie negate e festività soppresse

Ferie negate e festività soppresse in busta paga, il quesito di un nostro lettore, abbiamo diviso il quesito in due parti, per poter trattare i due argomenti separatamente.

Salve, ho trovato i suoi parametri su Internet sfrugugliando qua e la. Vorrei porle delle domande, se possibile. Partiamo! Sono uno statale, un impiegato, lavoro per il Ministero per i Beni Culturali come Impiegato di IV livello. So di avere diritto a tre FESTIVITA’ SOPPRESSE, ma non capisco come mai il datore di lavoro me ne ha fatta figurare solo uno nel servizio di DICEMBRE 2017 . So di averne a disposizione due, ho chiesto a coloro che impostano il servizio di rispondere al mio interrogativo ma non ho ricevuto nessuna risposta in tal senso. E già qui non ci siamo.

Risposta

Le ex festività, ovvero i giorni festivi soppressi, sono riconosciuti in busta paga nella voce dei progressivi delle ferie, permessi residui etc.

Si hanno diritto a 32 ore di permesso da ex festività, o festività soppresse, a questi si vanno ad aggiungere ai permessi retribuiti che spettano da CCNL durante tutto l’anno. Di norma si pagano a dicembre o gennaio.

Di seguito i giorni di festività soppressi nel 2017 :

  • San Giuseppe (19 marzo);
  • Ascensione (39 esimo giorno dopo Pasqua, nel 2017 è caduto il 28 maggio 2017);
  • Corpus Domini (60 esimo giorno dopo Pasqua, nel 2017 è stato il 15 giugno 2017);
  • Santi Pietro e Paolo (29 giugno, esclusa Roma dove è stata reintrodotta come festività per ricorrenza del Santo Patrono);
  • Unità Nazionale (4 novembre).

L’indennità sostitutiva per mancato godimento delle festività soppresse è imponibile ai fini previdenziali e deve essere anche computata nel TFR.

Le ex festività danno diritto al pagamento di un’indennità proporzionale al periodo di lavoro effettuato nell’anno, con il criterio di calcolo per dodicesimi. Il trattamento cambia a seconda che il giorno cada feriale o festivo (l’Ascensione e il Corpus Domini cadono sempre di giovedì).

Preciso che avevo preso accordi con uno dei capi servizio e mi sono fatto spostare i periodi di FERIE e gli FS da un periodo ad un altro per poterlo godere nel periodo natalizio senza intralciare le ferie dei miei colleghi. Rispondete voi cosa devo fare, se considerate che ho fatto ciò con un larghissimo anticipo su quanto dovrebbe effettivamente essere presa in considerazione la domanda.

Piano ferie non accettato

Ma andiamo avanti. Ho presentato, sempre con larghissimo anticipo il piano ferie ANNO 2018 e lo ho dato ad una mia collega con la preghiera di farlo girare alla persona interessata. Incredibile. Le ferie di GENNAIO non me le hanno concesse. E nemmeno mi hano detto per quale motivo. Tali ferie le ho sempre e dico sempre fatte tutti gli anni e poi anche perché ho piacere di stare con mia madre che è molto anziana ed ha bisogno di cure e poi perché ho lavorato tutto l’anno e vorrei riposarmi un po’.

La direttrice secondo me, ma anche secondo altri colleghi, fa sempre orecchie da mercante e non intendo parlare con lei perché tanto so che non ci caverei un ragno da un buco. Cerco qualcuno che mi possa aiutare a districarmi in questa materia perché sono veramente stufo come non mai di essere preso per “i fondelli” nonostante sia un ottimo per non dire un eccezionale lavoratore ma non mi sembra di essere tutelato abbastanza in materia. Grazie.

Risposta

Quando si parla di ferie, si fa riferimento all’art. 36, comma 3, della Costituzione, il quale prevede testualmente che “il lavoratore ha diritto al riposo settimanale e a ferie annuali retribuite, e non può rinunziarvi”. Il diritto a godere di ferie annuali retribuite è poi ribadito dall’art. 2109, c.c., e dall’art. 10 D.Lgs. 8 aprile 2003, n.

66. Ulteriori importanti disposizioni per la regolamentazione dell’istituto sono contenute nei singoli contratti collettivi nonché nell’art. 24, D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 151 (c.d. “Decreto semplificazioni”).

Le ferie sono indispensabili per il dipendente, hanno la finalità di:

  • dopo un anno di lavoro, di prendersi una pausa dall’attività lavorativa;
  • alla reintegrazione delle energie psico-fisiche del lavoratore;
  • a consentire al lavoratore di dedicare più tempo e cura nelle relazioni sociali e affettive.

Diritto a godere delle ferie

Hanno diritto a godere delle ferie tutte le tipologie e categorie di lavoratori (operai, impiegati, quadri, dirigenti e apprendisti), compresi i collaboratori domestici. Il diritto spetta anche al lavoratore assunto in prova in caso di recesso durante il periodo di prova stesso.

Sono tenuti a consentirne lo svolgimento tutti i datori di lavoro, imprenditori e non imprenditori, abbiano essi natura pubblica o privata.

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La normativa

L’articolo 2109 del codice civile, II comma, prevede che:

  • la durata delle ferie è fissata dalla legge, dai contratti collettivi, dagli usi e secondo equità;
  • il momento di godimento delle ferie è stabilito dal datore di lavoro che deve tenere conto delle esigenze dell’impresa e degli interessi del lavoratore;
  • il periodo feriale deve essere possibilmente continuativo;
  • il periodo feriale deve essere retribuito;

al 3° comma:

  • l’imprenditore deve preventivamente comunicare al lavoratore il periodo stabilito per il godimento delle ferie;

al 4° comma:

  • non può essere computato nelle ferie il periodo di preavviso indicato nell’art. 2118 (recesso dal contratto di lavoro a tempo indeterminato).

L’articolo 2109 del codice civile, investe il datore di lavoro del potere di stabilire il momento di godimento delle ferie, tenendo conto delle esigenze dell’impresa e degli interessi del lavoratore.

Si evince, una facoltà unilaterale del datore di lavoro nel determinare la collocazione temporale del periodo feriale, anche a modificarle per esigenze organizzative aziendali, fatto salvo il dovere di comunicazione preventiva al lavoratore del periodo di ferie.

Il diritto del dipendente di effettuare le ferie nel corso dell’anno può essere legittimamente differito all’anno successivo, solo nel caso in cui le esigenze di servizio assumano carattere di eccezionalità.

Sentenze della Corte di Cassazione

La Corte di Cassazione si è espressa in materia di indennità sostitutiva al diritto alle ferie, con le sentenze n. 20662 del 2005 e n. 2016 del 2006, si evince l’assenza di un obbligo di un accordo tra lavoratore e datore di lavoro, nel determinare il periodo di ferie.
Il lavoratore, in ogni caso, ha diritto ad un periodo di ferie, indispensabile per consentire al lavoratore il recupero delle energie psico-fisiche, a consentire al lavoratore di dedicare più tempo e cura nelle relazioni sociali e affettive ( art. 10 del decreto legislativo n° 66/2003).

L’articolo 10, fissa almeno due settimane nell’anno di maturazione, cronologicamente consecutive solo su richiesta del lavoratore.

Sanzioni

Il legislatore ha previsto per il datore di lavoro un sistema sanzionatorio:

  • l’obbligo di concedere un periodo di ferie di due settimane nel corso dell’anno di maturazione;
  • l’obbligo di concedere due settimane consecutive di ferie, se richiesto dal lavoratore, nel corso dell’anno di maturazione;
  • la fruizione del restante periodo minimo di due settimane nei 18 mesi successivi all’anno di maturazione.

Nel caso di violazione dei suddetti principi, la sanzione amministrativa da euro 130 ad euro 780, per ogni lavoratore e per ciascun periodo cui si riferisca la violazione .

Conclusione

La determinazione del periodo di ferie si configura come un potere unilaterale del datore di lavoro, che deve considerare le esigenze del prestatore, senza tuttavia essere condizionato dalle richieste del lavoratore.

Non esiste nessun obbligo di accordo tra il datore ed il prestatore, nel determinare il periodo di ferie.
In caso di assenza di risposta al piano ferie, da parte del datore di lavoro, le stesse non possono essere considerate autorizzate. In materia di ferie di autorizzazione alle ferie, la legge non non prevede “il silenzio assenso“.

Nulla toglie che il datore di lavoro deve tener conto anche delle esigenze del lavoratore.

Le consiglio di fare la mail (l’ideale sarebbe una PEC),  al direttore del personale e attendere la giustificazione alla mancata autorizzazione.

Si può rivolgere ad un legale esperto in diritto del lavoro.

Se hai domande o dubbi, contattami: [email protected]

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