Ferie non godute: dovranno essere pagate entro il 30 giugno?

Le ferie maturate e non godute che sono residuate dall’anno 2014 devono essere regolarizzate dai datori di lavoro entro il 30 giugno 2016.
9 anni fa
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La disciplina che regola la fruizione delle ferie, obbliga i datori di lavoro a monitorare attentamente la loro situazione. Le ferie non godute nel 2014 dovranno essere godute entro giugno 2016. In caso di inosservanza di tale disciplina ci sono pesanti sanzioni.

Le ferie sono un diritto irrinunciabile

Le ferie sono un diritto irrinunciabile del lavoratore sancito già nella nostra Costituzione dall’articolo 36, ribadito dall’articolo 2109 del Codice Civile e regolato dl D.Lgs n.66/2003 e D. Lgs 213/2004.

Ogni lavoratore ha diritto a un periodo di ferie pari ad almeno 4 settimane.

Il datore di lavoro deve attenersi alla disciplina che regola la loro fruizione da parte del lavoratore.

 Sul datore di lavoro grava l’onere di:

  • concedere e far godere almeno due settimane di ferie entro l’anno solare di maturazione, anche consecutivamente qualora il lavoratore ne faccia espressamente richiesta;
  • concedere e far godere nei 18 mesi successivi al termine dell’anno di maturazione le restanti due settimane di ferie.

Quindi, entro il prossimo 30 giugno i datori di lavoro dovranno verificare se i loro lavoratori hanno goduto tutte le ferie maturate nell’anno 2014.

Alcuni contratti permettono di prolungare il termine di fruizione

 Ad alcuni contratti collettivi nazionale del lavoro è data facoltà di prolungare o rinviare il termine di fruizione il godimento delle ferie, sempre rispettando l’art. 36 della Costituzione. Il termine legale di fruizione si sospende qualora si verifichi una causa di sospensione del rapporto (es. in caso di astensione obbligatoria o facoltativa per maternità o malattia di lunga durata).

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