Quando è possibile retribuire le ferie non godute?
Le ferie si possono pagare esclusivamente per i periodi maturanti prima del 29 aprile 2003, oltre che per le eventuali ore di ferie stabilite dai CCNL in aggiunta a quelle legali, mentre non è più ammessa per le quattro settimane, che il lavoratore deve necessariamente godere.
Fanno eccezione solo i contratti a tempo determinato di durata inferiore ad un anno, per i quali è ammessa la corresponsione del corrispettivo per le ferie non godute anche mensilmente.
Inoltre, possono essere pagate alla risoluzione del rapporto di lavoro, a prescindere dalla causale della cessazione.
Cessione delle ferie ai colleghi
Dallo scorso 24 settembre è stata introdotta la possibilità per i lavoratori di cedere riposi e ferie, a titolo gratuito, ai lavoratori dipendenti dallo stesso datore di lavoro, che svolgono mansioni di pari livello e categoria e si trovino nella condizione di dover assistere figli minori affetti da malattie che necessitino di cure costanti. La misura, ha delegato i contratti collettivi per la definizione delle modalità e delle condizioni. Possono essere ceduti sono quelle che eccedono i limiti minimi imposti dalla legge a tutela della salute psicofisica del lavoratore.
Sanzioni pesanti per il datore di lavoro che non rispetta le regole
La mancata fruizione delle ferie nei termini stabiliti dalla norma, espone il datore di lavoro ad una sanzione che va:
- da € 100 a € 600 per ciascun lavoratore cui è riferita la violazione;
- se la violazione si riferisce a più di cinque lavoratori ovvero si è verificata per almeno due anni, la sanzione amministrativa va da 400 a 1.500 euro;
- se la violazione si riferisce a più di dieci lavoratori ovvero si è verificata per almeno quattro anni, la sanzione amministrativa è da 800 a 4.500 euro.
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