La Legge che regolamenta le ferie testualmente afferma che il lavoratore ha diritto ad un periodo di ferie retribuite non inferiori alle 4 settimane due delle quali vanno godute nell’anno di maturazione e le restanti due settimane nei 18 mesi successivi all’anno di maturazione. Cosa accade se un lavoratore non gode delle ferie maturate nei termini previsti dalla legislazione? La normativa esclude la possibilità di monetizzare le ferie che sono un diritto inviolabile del lavoratore. In tal senso si scoraggia il pagamento delle ferie non utilizzate ma comunque esiste la possibilità di ricevere una indennità sostitutiva delle ferie non godute.
Tale indennità ha natura retributiva o risarcitoria? Il punto appare fondamentale perché se la natura è retributiva l’indennità è soggetta ad Irpef mentre se è risarcitoria risulta essere esentasse. Molto spesso sono chiamati a chiarire i provvedimenti legislativi in materia i tribunali italiani e non sempre le sentenze sono concordanti al riguardo. Nel gennaio 2015 la Corte di Cassazione ha stabilito che l’indennità è soggetta a Irpef mentre con un pronunciamento della Commissione tributaria dell’aprile 2014 si è stabilito che il pagamento delle ferie, essendo di natura risarcitoria, va considerato esentasse. La tassazione dell’indennità per le ferie non godute non è di facile interpretazione poiché non è neanche chiaro se la natura risarcitoria implichi o meno l’esenzione fiscale. Con la sentenza
1232 del 2015 della Corte di Cassazione si è stabilito che i compensi erogati per le ferie non godute hanno natura retributiva agli effetti fiscali e quindi sono assoggettabili di Irpef. La sentenza in questione non nega la natura risarcitoria dell’indennità di pagamento delle ferie non godute, ma allo steso tempo specifica che il pagamento stesso dipende dal rapporto di lavoro in essere e di conseguenza dalle disposizioni contrattuali, retributive e di tassazioni che il contratto comporta. Per la sentenza
89 del 2014 della Ctr del Lazio, invece, la mancata fruizione delle ferie viene considerata come la negazione di un diritto del lavoratore e che l’imponibilità fiscale di un risarcimento non si applica se il risarcimento è volto a riparare un danno.
La legislazione in tal senso non è chiara e per ogni lavoratore che chiede la restituzione delle ritenute Irpef sull’indennità di ferie non godute apre una nuova causa. Dovrebbe essere il legislatore, a questo punto, a precisare, per evitare un certo numero di contenziosi, quale dovrebbe essere la tassazione da applicare all’indennità di ferie non godute.