La Corte di giustizia ha stabilito, su un caso avvenuto in Austria, che le ferie annuali non godute vanno indennizzate anche quando un lavoratore ponga fine al proprio rapporto di lavoro non avendo potuto usufruire delle ferie spettanti.
Con la sentenza della Corte Ue si stabilisce che la direttiva numero 88 del 2003 ha un’importanza molto rilevante sul dirtitto sociale dell’Unione e che il diritto riconosciuto ad ogni lavoratore, indipendentemente dal suo stato di salute, di poter fruire di almeno 4 settimane di ferie retribuite l’anno è un principio che va rispettato.
Anche quando cessa il rapporto di lavoro e il dipendente si trova nell’impossibilità di fruire delle ferie annuali retribuite, la direttiva prevede che il lavoratore abbia diritto ad un indennizzo finanziario per evitare che egli non riesca a beneficiare del suo diritto neanche in forma pecuniaria.
Irrilevante per la Corte, la motivazione che ha portato alla cessazione del rapporto di lavoro, il diritto del lavoratore a percepire un’indennità per le ferie non godute resta inalterato e le ferie di cui non ha potuto fruire prima della cessazione del rapporto di lavoro vanno retribuite.
Il caso è stato portato davanti ai giudici da un dipendente pubblico austriaco che non ha potuto godersi le ferie annuali per una malattia precedente all’accoglimento della sua domanda di pensione. Con l’accoglimento del ricorso la Corte di Lussemburgo ha ribadito che le ferie retribuite sono un diritto del lavoratore per sospendere il lavoro e beneficiare di svago e relax e tale diritto va rispettato indipendentemente dallo stato di salute del lavoratore.