Gli enti impositori, quali Agenzia delle Entrate, Regioni, Comuni, Inps che devono rivalersi su creditori morosi possono mettere in atto un fermo amministrativo, una pratica in voga dal 1973 che prevede il blobbo di un bene mobile registrato. Quello che rende particolarmente odiosa questa pratica è che non importa se il credito vantato dall’ente sia spoporzionato al valore del bene bloccato al punto che, ad esempio, il mancato pagamento di un importo pari a 100 euro può prevedere il fermo amministrativo dell’auto o la moto.
Procedimento fermo amministrativo
Dopo la ricezione di una cartella di pagamento, se il contribuente non estingue il debito, trascorsi 60 giorni gli importi vantati sono messi a ruolo e, in base alla discrezionalità dell’Ente creditore, può essere messo in atto il fermo amministrativo per recuperare le somme dovute. Prima di procedere con il fermo amministrativo di un veicolo il debitore deve essere messo al corrente dell’imminente iscrizione con il preavviso di fermo amministrativo che può essere affiancato da un sollecito di pagamento quando l’importo dovuto sia di importo inferiore ai 500 euro. Il preavviso deve contenere la natura e l’importo del debito, l’anno di riferimento e la prova della notifica della cartella di pagamento. Trascorsi 20 giorni per il pagamento, se non effettuato diventa effettivo il fermo amministrativo. A distanza di due mesi devono essere notificate al debitore due notifiche prima di poter procedere al fermo amministrativo che, poi, opera in base al credito vantato dall’Ente.