Entro il 6 novembre deve essere pagata la prima rata della rottamazione delle cartelle 2024.
Non si può andare oltre tale data, anche perché non trova applicazione l’appiglio del lieve inadempimento. Dunque o si paga entro giorno 6 o si decade dalla sanatoria.
Detto ciò, l’istanza di rottamazione delle cartelle ha avuto effetti anche sul fermo amministrativo, nel senso che la presentazione della domanda di pace fiscale entro lo scorso 30 lungo, bloccava gli effetti del preavviso di fermo già inviato al contribuente.
Il fermo amministrativo. Un cenno
Prima di entrare nello specifico della questione legata alla scadenza della 1° rata delle rottamazione delle cartella, riprendiamo le principali peculiarità della procedura di fermo amministrativo.
La norma che regole il fermo amministrativo in presenza di cartelle scadute è l’art.86 del DPR 602/73.
Tramite il fermo l’Agenzia delle entrate-riscossione, ADER, vieta la circolazione con l’auto o il motociclo oggetto di fermo.
La procedura di fermo prevede delle fasi ben precise.
Innanzitutto, si parte con un preavviso di fermo.
Si tratta di una comunicazione contenente i dati identificativi del veicolo (targa), l’elenco delle cartelle/avvisi a cui il fermo è riferito e l’invito a mettersi in regola nei successivi 30 giorni.
Trascorsi 30 giorni dalla notifica del preavviso senza che il debitore abbia dato seguito al pagamento del proprio debito, oppure senza che ne abbia richiesto la rateizzazione, ovvero in mancanza di provvedimenti di sgravio o sospensione, l’Agente della riscossione procede, senza ulteriore comunicazione, con l’iscrizione del fermo amministrativo al Pubblico registro automobilistico (PRA).
Il fermo non può essere iscritto se il debitore dimostra, sempre nel medesimo termine di 30 giorni, che:
- il veicolo è strumentale all’attività di impresa o della professione dallo stesso esercitata;
- per i veicoli adibiti al trasporto di persone con disabilità.
L’Agente della riscossione provvede, con modalità telematiche e senza che il debitore presenti alcuna istanza, alla cancellazione del fermo nel caso di pagamento integrale del debito oggetto della procedura.
Rottamazione cartelle e fermi amministrativi. Che succede a chi non paga entro il 6 novembre?
Il 6 novembre è l’ultimo giorno entro il quale può essere pagata la prima rata della rottamazione delle cartelle. Per i debiti esclusi dalla rottamazione, l’ADER ha provveduto con un invio massiccio di fermi amministrativi.
Il pagamento della 1° rata ha effetti diretti anche sul fermo amministrativo.
A tal proposito possono presentarsi diverse situazioni che meritano un’accurata disamina:
- fermo amministrativo già in essere;
- ricezione del solo preavviso di fermo.
Se alla data di presentazione della domanda di pace fiscale, il fermo era già attivo, il comportamento più ragionevole era quello di presentare un’istanza di rateazione ordinaria della cartella; il pagamento della prima rata avrebbe sospeso il fermo. Dopodiché si poteva presentare domanda di rottamazione.
Chi invece non ha presentato domanda di rateazione, deve attendere il pagamento della 1° rata della sanatoria (se non l’ha già fatto); in tal modo si ottiene la sospensione del fermo e si può riprendere a circolare con il mezzo.
La situazione era invece semplificata per chi alla data di presentazione della domanda di rottamazione delle cartelle aveva ricevuto solo un preavviso di fermo. In tali casi, la sola presentazione dell’istanza di sanatoria ha bloccato il fermo amministrativo.
Ora, in tutti i suddetti casi, dopo aver ricevuta la lettera dell’ADER, il mancato pagamento della prima rata della rottamazione, legittimerà l’ADER a riprendere/attivare le procedure di fermo.
Riassumendo…
- L’istanza di rottamazione delle cartelle ha avuto effetti anche sul fermo amministrativo;
- possono esserci due differenti situazioni ossia fermo amministrativo già in essere; ricezione del solo preavviso di fermo;
- il mancato pagamento della prima rata della rottamazione, legittimerà l’ADER a riprendere/attivare le procedure di fermo.