Le ex festività, ovvero i giorni festivi soppressi, sono riconosciuti in busta paga nella voce dei progressivi delle ferie, permessi residui etc. (parte bassa del cedolino).
Quali giorni sono e a quante ore di permesso danno diritto? Le 32 ore di permesso da ex festività, o festività soppresse, si vanno ad aggiungere ai permessi retribuiti che spettano da CCNL durante tutto l’anno. Di norma si pagano a dicembre o gennaio.
Di seguito i giorni di festività soppressi nel 2017 (quindi non più rossi in calendario ma che comunque danno diritto a permessi in busta paga):
San Giuseppe (19 marzo);
Ascensione (39 esimo giorno dopo Pasqua, nel 2017 è caduto il 28 maggio 2017);
Corpus Domini (60 esimo giorno dopo Pasqua, nel 2017 è stato il 15 giugno 2017);
Santi Pietro e Paolo (29 giugno, esclusa Roma dove è stata reintrodotta come festività per ricorrenza del Santo Patrono);
Unità Nazionale (4 novembre).
L’indennità sostitutiva per mancato godimento delle festività soppresse è imponibile ai fini previdenziali e deve essere anche computata nel TFR.
Le ex festività danno diritto al pagamento di un’indennità proporzionale al periodo di lavoro effettuato nell’anno, con il criterio di calcolo per dodicesimi. Il trattamento cambia a seconda che il giorno cada feriale o festivo (l’Ascensione e il Corpus Domini cadono sempre di giovedì).
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