Sono tantissimi i quesiti e i dubbi che ogni giorno i lettori rivolgono alla Redazione di Investire Oggi in materia di Reddito di Cittadinanza. Tantissimi sono i furbetti che continuano a percepire indebitamente la misura di sostegno economico e tantissimi sono coloro che, in presenza di determinati requisiti, non sanno che ne avrebbero diritto a percepirlo.
Rispondiamo oggi in questa guida ad una domanda formulata da un nostro lettore:
“Salve se mio figlio maggiorenne è nello stato di famiglia, non gli spetta il rdc anche se è disoccupato?”.
In altre parole, il lettore chiede se il figlio maggiorenne e disoccupato possa avere diritto a percepire il Reddito di Cittadinanza.
Reddito di cittadinanza e nucleo familiare: cosa dice la normativa?
Il reddito di cittadinanza è un sussidio riconosciuto sulla base del reddito e del patrimonio familiare, cioè delle entrate e dei beni posseduti da ogni componente del nucleo familiare. La normativa vigente ritiene che non esista un concetto univoco di famiglia, ma le casistiche contemplate sono diverse. Per questo, occorre fare chiarezza. Per beneficiare del Reddito di Cittadinanza nel nucleo familiare devono essere inclusi gli stessi componenti facenti parte della dichiarazione ISEE.
Rispondendo alla domanda pervenuta in Redazione, il lettore indica che il figlio maggiorenne fa parte dello stato di famiglia. Ricordiamo che lo stato di famiglia è un certificato rilasciato dal Comune dove compaiono tutti i componenti della famiglia anagrafica. La famiglia anagrafica è un insieme di persone legate da un vincolo di matrimonio, di affinità, di parentela o da un rapporto affettivo.
Ai fini del reddito di cittadinanza, deve essere considerata la composizione del nucleo familiare valida ai fini Isee. Per la stessa dichiarazione Isee la famiglia è considerata composta dal dichiarante, dai componenti della famiglia anagrafica e dai soggetti fiscalmente a carico, anche se non conviventi.
Il figlio maggiorenne, disoccupato e facente parte dello stato di famiglia è considerato fiscalmente a carico ai fini Irpef se il suo reddito non eccede i quattromila euro annui, se la sua età non è superiore a 24 anni e non supera i 2.840,51 euro annui, se la sua età è superiore a 24 anni.
Reddito di Cittadinanza al figlio maggiorenne e disoccupato: spetta se fa parte dello stato di famiglia?
I figli maggiorenni a carico dei genitori, anche se hanno una residenza diversa, non possono avere una dichiarazione ISEE propria e, di conseguenza, non possono presentare la domanda per richiedere il Reddito di Cittadinanza.
Un figlio maggiorenne a carico fiscalmente esce dal nucleo familiare dei genitori, se non è coniugato e non ha figli, solo quando compie i 26 anni e vive per proprio conto.
Dato che il genitore nella domanda formulata non specifica l’età precisa, ma indica solo il fatto che il figlio è maggiorenne, possiamo chiarire che lo stesso può avere un proprio ISEE e presentare la domanda per richiedere il reddito di cittadinanza nel caso in cui lo stesso vada a vivere da solo e se:
- abbia compiuto 26 anni,
- produca un reddito che gli permette di essere autonomo e non più a carico dei genitori,
- si sposi o abbia figli.